Le vacanze si avvicinano e il portabici sembra la soluzione perfetta per trasportare le due ruote verso mare o montagna. Ma quali sono le normative per i portabici auto? Tra pannelli catarifrangenti, targhe ripetute e limiti di sporgenza, il rischio di incappare in una multa salata è più concreto di quanto si pensi. Il Codice della Strada dedica articoli specifici al trasporto di carichi esterni, con regole che cambiano a seconda della tipologia di portabici scelto.
Cosa dice il Codice della Strada sui portabici auto
L'articolo 164 del Codice della Strada costituisce il riferimento normativo principale per chi trasporta biciclette sul proprio veicolo. La norma stabilisce che il carico non deve compromettere la stabilità del mezzo, limitare la visibilità del conducente né mascherare dispositivi di illuminazione e targhe. Le biciclette, al pari di qualsiasi altro carico, devono essere fissate in modo da evitare cadute o dispersioni sulla carreggiata.
Il principio cardine è semplice: tutto ciò che sporge o copre elementi essenziali del veicolo richiede accorgimenti specifici. L'articolo 164 si intreccia con l'articolo 61 sui limiti dimensionali e con le disposizioni sulla segnalazione dei carichi sporgenti, creando un quadro normativo che varia sensibilmente in base al tipo di portabici utilizzato.
Portabici posteriore, da tetto o da gancio traino: le differenze normative
I portabici da tetto sono la situazione più semplice dal punto di vista burocratico: non coprono targa né luci posteriori, quindi rientrano nelle normali regole per il trasporto di carichi. Serve solo verificare che le biciclette non superino i limiti di sagoma del veicolo e che il peso rispetti la portata massima del tetto indicata dal costruttore.
I portabici posteriori e quelli da gancio traino introducono complessità aggiuntive. Quando il dispositivo oscura la targa o i gruppi ottici, scattano obblighi specifici: targa ripetitrice, pannello retroriflettente e, per i modelli da gancio, un sistema di illuminazione supplementare. Le circolari MIT del 2023 avevano complicato notevolmente la situazione, imponendo il collaudo in Motorizzazione e costi fino a 350 euro per mettersi in regola. Il decreto MIT entrato in vigore a gennaio 2025 ha risolto la questione: basta conservare a bordo la documentazione di omologazione del produttore, senza più visite agli uffici provinciali.
Pannello V20 e targa ripetitrice: quando sono obbligatori
Il pannello V20 è quella lastra retroriflettente a strisce diagonali rosse e gialle che segnala la presenza di un carico sporgente. Diventa obbligatorio quando le biciclette eccedono la sagoma posteriore del veicolo, rendendo visibile l'ingombro agli automobilisti che seguono, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.
La targa ripetitrice entra in gioco quando il portabici copre la targa originale dell'auto. Non serve una seconda targa ufficiale: è sufficiente una riproduzione con i medesimi caratteri, leggibile e posizionata sul portabici stesso. I modelli da gancio traino che oscurano anche i fari posteriori devono integrare un kit luci conforme, collegato all'impianto elettrico del veicolo tramite presa a 7 o 13 poli. Senza questi accorgimenti, la multa è praticamente certa al primo controllo.
Omologazione del portabici: come verificarla
L'omologazione europea rappresenta il passaporto di legalità per qualsiasi portabici destinato alla circolazione stradale. Il marchio da cercare è la lettera “E” racchiusa in un cerchio, seguita da un numero che identifica il paese che ha rilasciato la certificazione (E3 per l'Italia, E1 per la Germania, E11 per il Regno Unito). Questa sigla, stampigliata sulla struttura del dispositivo, attesta il superamento dei test di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie.
Prima dell'acquisto, vale la pena verificare anche la capacità di carico certificata e la compatibilità con il proprio veicolo. I portabici in vendita su Norauto includono un configuratore che incrocia targa e modello dell'auto con i dispositivi omologati, eliminando il rischio di acquistare un prodotto non conforme. La documentazione di omologazione va conservata a bordo: in caso di controllo, dimostra la regolarità del sistema di trasporto.
Limiti di sporgenza e ingombro del carico
I numeri parlano chiaro: la sporgenza posteriore delle biciclette non può superare i 3/10 della lunghezza totale del veicolo. Su un'auto lunga 4 metri, significa un massimo di 120 centimetri oltre il paraurti. Come specifica la normativa sui carichi sporgenti e il Codice della Strada, la sporgenza laterale ammessa è di 30 centimetri per lato, con una larghezza complessiva che non deve eccedere i 2,55 metri.
Il decreto 2025 ha introdotto una novità importante: per i portabici da gancio traino, le biciclette possono ora sporgere lateralmente entro questi limiti senza necessità di annotazione sulla carta di circolazione. La sporgenza anteriore resta invece sempre vietata. Superare queste misure trasforma un viaggio in vacanza in un'infrazione stradale, con conseguenze che vanno ben oltre la semplice multa.
Sanzioni e multe per chi non rispetta le normative
Il Codice della Strada non perdona le disattenzioni. L'assenza del pannello V20 su carico sporgente comporta una sanzione da 87 a 344 euro, identica a quella prevista per chi circola senza targa ripetitrice quando obbligatoria. La sporgenza oltre i limiti consentiti fa scattare multe da 42 a 173 euro, mentre se il carico compromette la stabilità del veicolo o la sicurezza degli altri utenti le sanzioni possono aumentare sensibilmente.
L'utilizzo di un portabici privo di omologazione europea rappresenta l'infrazione più grave: oltre alla sanzione pecuniaria, il dispositivo può essere sequestrato. A queste cifre vanno aggiunti i punti decurtati dalla patente, che rendono il conto finale decisamente salato per una semplice dimenticanza.
Consigli pratici per viaggiare in regola con il portabici
Prima di partire, una verifica sistematica risparmia brutte sorprese. Il portabici deve essere saldamente ancorato al veicolo, senza giochi o oscillazioni percepibili scuotendo la struttura. Le biciclette vanno fissate singolarmente con cinghie o morsetti dedicati, evitando che telai e pedali entrino in contatto tra loro durante il viaggio.
Controllare che targa ripetitrice e pannello V20 siano ben visibili e non oscurati dalle biciclette stesse. Il kit luci, se presente, merita una prova accendendo frecce e stop prima di mettersi in marcia. La documentazione di omologazione va riposta nel vano portaoggetti insieme a libretto e assicurazione.
Durante il tragitto, una sosta ogni 150-200 chilometri permette di verificare che le cinghie non si siano allentate. Le vibrazioni stradali lavorano silenziosamente sui fissaggi, e un controllo rapido evita di ritrovarsi con la bicicletta sull'asfalto. Con le carte in regola, non resta che scegliere la destinazione: la rete ciclabile romagnola, solo per fare un esempio, supera ormai i 100 chilometri e continua a crescere.