Tassa di soggiorno; non è più reato il mancato o tardivo pagamento

La notizia è di quelle passate in sordina tra le maglie dei tanti provvedimenti emessi da Palazzo Chigi per aiutare l’economia in piena pandemia. Sicuramente, però, farà tirare un sospiro di sollievo agli albergatori. Dopo un esame durato oltre un anno e mezzo, il legislatore ha infatti stabilito che il mancato, il ritardato o parziale versamento dell'Imposta di soggiorno non potrà essere più perseguito a livello penale con la contestazione del reato di peculato; dovrà invece essere considerato un semplice illecito amministrativo come stabilito con il decreto Rilancio firmato dal Governo il 19 maggio del 2020. Ma non è tutto. Di questa interpretazione possono usufruire anche tutti gli albergatori individuati e denunciati dalla Guardia di finanza in data antecedente a questo provvedimento firmato dall'Esecutivo Draghi. Da capire, invece, se chi è stato condannato a titolo definitivo potrà chiedere al giudice delle esecuzioni una sentenza in cui si cancella perché «il fatto non è previsto come reato dalla legge»; chi ha avuto la condanna di primo grado potrà attendere che il suo cammino giudiziario arrivi alla stessa conclusione oppure potrà ricorrere anche appello. Gli uffici della Procura della Repubblica, invece, dovranno archiviare i procedimenti ancora pendenti.

Lo scontro

C'è voluto tempo per arrivare a questa determinazione di grande importanza come quella per esempio che estromette di fatto i tribunali dal decidere sui fallimenti, a causa del contrasto interpretativo sulla norma. Da un lato c’era chi riteneva - come fatto dalla Cassazione - che la sanzione amministrativa si applicasse solo ai fatti successivi al 19 maggio del 2020. Niente “depenalizzazione” quindi per quelli precedenti che continuavano a costituire appunto il reato di peculato. Tesi della Suprema corte cui si sono contrapposti diversi giudici di merito che, al contrario, hanno sostenuto come la sanzione amministrativa dovesse applicarsi anche ai fatti antecedenti, con esclusione anche per essi, quindi, di qualunque rilevanza penale. Ora a chiarire la situazione sembrerebbe essere arrivato come spiegano tra gli altri gli avvocati Gilberto Gianni, Massimiliano Cornacchia, Piero Venturi e Giampaolo Colosimo che davanti hanno difeso diversi albergatori rinviati a giudizio, l’articolo 5 quinquies della Legge 215/21. Di giovedì una sentenza in questo senso del Gup del Tribunale di Rimini Manuel Bianchi. Nel 2020 il Nucleo di Polizia economico finanziare del Comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati il nome di 58 gli albergatori. Ultima annotazione. Ovviamente non c’è nessun ritocco sulle cifre su cui il versamento deve essere calcolato.

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