Tari 2017; i Comuni del Forlivese perdono la battaglia sugli aumenti

Forlì

Tutto regolare per la definizione della Tari 2017 in provincia di Forlì-Cesena. Il Tar dell'Emilia-Romagna respinge infatti i ricorsi presentati dai Comuni di Santa Sofia, Premilcuore, Galeata, Forlimpopoli, Meldola e Bertinoro che hanno contestato mancanza di chiarezza e trasparenza nelle motivazioni degli aumenti della tariffa rispetto all'anno precedente. E li condanna a pagare le spese di lite per 4.000 euro ciascuno, equamente divisi tra Atersir e Hera contro i quali era stato presentato il ricorso. Per i Comuni, nella sostanza, gli incrementi della tariffa del 2017 rispetto a quella del 2016 "sarebbero non motivati e non conformi" ai criteri previsti dalla convenzione stipulata il 2 marzo 2006 per la gestione del servizio prestato da Hera, con scadenza a fine 2011 e in proroga fino al 2018 quando è entrata in funzione la società inhouse Alea ambiente. Come si legge nella sentenza che fa seguito alla seduta della camera di consiglio del 6 aprile scorso, però, "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani", per cui "non è già per tale motivo sostenibile la tesi secondo cui nel periodo di proroga della convenzione le variazioni tariffarie sarebbero possibili nei soli limiti dell'adeguamento Istat". Inoltre la stessa convenzione prevede che il corrispettivo del servizio sia "concordato annualmente, per l'anno successivo, per l'intero ambito e per ciascun Comune tra l'Agenzia e il gestore avendo a riferimento le previsioni dei costi contenute nel Piano d'ambito, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi nonché l'andamento della gestione nell'anno precedente".

La stessa convenzione contempla "la necessità di modificare la tariffa al fine di renderla conforme al generale principio di integrale copertura dei costi" e "nel caso di specie la variazione dei costi è stata analiticamente riportata nel rendiconto" di Hera. Insomma, precisa la sentenza, gli incrementi di tariffa "trovano giustificazione" negli allegati al Piano economico-finanziario, Pef, 2017, "redatti secondo principi e criteri ritenuti esaustivi e conformi al modello legale". Inoltre il Pef "non risulta presentare lacune motivazionali, perché illustra il servizio e i suoi obiettivi, dedicando spazio agli investimenti e specificando tutti i relativi costi". Entro il 31 agosto il gestore fornisce ad Atersir i dati relativi alla rendicontazione dell'anno precedente, poi posti a confronto con tutte le altre informazioni sul servizio per la rideterminazione annuale dei costi e la redazione del Pef per gli anni successivi. Per cui non è sostenibile che "i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da illogicità e difetto di istruttoria" ed è "infondata la censura di carenza istruttoria in considerazione alla valutazione, peraltro di carattere non vincolante, espressa dal Consiglio Locale di Forlì-Cesena", sotenuta dai Comuni ricorrenti. Atersir ha infatti "espressamente evidenziato la necessità di applicare uniformemente, su tutto il territorio regionale, le previsioni normative e le direttive della Regione". Dunque, termina la sentenza, "dalla infondatezza dei motivi di ricorso e dalla conseguente affermazione della legittimità del provvedimento impugnato, consegue la reiezione della domanda risarcitoria, comunque inammissibile per genericità". E "il ricorso è improcedibile quanto alla parte caducatoria, mentre va respinto quanto all'accertamento incidentale dell'illegittimità degli atti impugnati".

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