Il Tar respinge i ricorsi sulla Ghigi Battazza: «Sta emergendo la verità»

Rimini

MORCIANO. Il Tar dell’Emilia Romagna ha rigettato i ricorsi che erano stati presentati da alcuni comitati, associazioni, e cittadini locali, contro le delibere con le quali era arrivato il via libera all’accordo di programma per la riqualificazione urbana dell’ex Ghigi che risale al 2003. Ricorsi che puntavano il dito verso presunti interventi che, secondo i ricorrenti, non rientravano nell’accordo, chiedendo l’annullamento del titolo unico, del permesso di costruire e della convenzione urbanistica.

Nelle tre sentenze emesse, il Tribunale amministrativo regionale ha condannato i ricorrenti a un rimborso di 8mila euro per ciascuna sentenza, 24mila totali da destinare a Comune di Morciano, Provincia, Unione Valconca, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e Azienda Usl di Rimini.
«I ricorsi sono stati dichiarati dal Tar perenti, irricevibili, inammissibili – commenta l’ex sindaco di Morciano Claudio Battazza –. Si delinea così, sempre con maggiore chiarezza, che l’attività demonizzatrice della vicenda Ghigi ha quale unico scopo, la salvaguardia di un interesse privato e la delegittimazione di coloro che non si sono sottomessi a tali interessi, perseguendo invece un interesse pubblico. Il tempo ci mette un po’, ma prima o poi ci racconta la verità».

Nelle sentenze, il Tar ritiene, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «per difetto di legittimazione attiva e mancanza di concreto interesse ad agire. I ricorrenti non hanno infatti in alcun modo dimostrato, né nei predetti giudizi, né in quello in esame, la posizione giuridica differenziata e qualificata di cui sarebbero titolari e che li legittimerebbe a chiedere l’annullamento dei titoli autorizzatori ed edilizi».
In un altro passaggio il Tribunale rileva che «la giurisprudenza amministrativa ha costantemente stabilito che nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti, il semplice rapporto di vicinitas, se dimostra, al più, la sussistenza di una generica legittimazione, non è però sufficiente a fondare anche l’interesse a ricorrere».

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