Ululati razzisti in Rimini-Ascoli: il giudice sportivo chiude il settore Distinti per una gara (pena sospesa) e multa il club biancorosso

Rimini Calcio
  • 18 novembre 2025

Ammenda di duemila euro e l’obbligo “di disputare una gara casalinga con il settore denominato Distinti Scoperti, privo di spettatori” (pena “sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”). E’ quanto deciso dal giudice sportivo Stefano Palazzi in seguito ai beceri ululati razzisti dei tifosi del Rimini nel finale di gara della partita con l’Ascoli. Ecco il dispositivo: “Letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto arbitrale, il giudice sportivo osserva quanto segue. Nel referto si riporta che, al 42’ del secondo tempo, un gruppo di circa 20 tifosi della società Rimini, presenti del settore Distinti Scoperti, rivolgevano epiteti razzistici a due calciatori avversari di colore, costringendo l’arbitro ad interrompere la gara. Tali insulti proseguivano per circa un minuto dall’interruzione e, in particolare, consistevano nei versi e nelle frasi “Buubuubuuu e Babbuino, scimmia di merda” ai due calciatori avversari. Successivamente, avvisati i capitani delle squadre e in accordo con il Responsabile dell’Ordine pubblico veniva effettuato l’annuncio antirazzismo da parte dello speaker e gli episodi cessavano. Il numero complessivo dei sostenitori all’interno Settore Distinti Scoperti era di 154 e circa 20 di essi si sono resi responsabili della predetta condotta. A avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati e delle frasi proferite è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall’art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale. Inoltre, sulla base delle risultanze riportate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori del coro come sopra specificato, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S. Tale requisito va, nella specie contestualizzato alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte, e dalla circostanza che in conseguenza di essa l’Arbitro ha interrotto la gara. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente dall’Arbitro e dai due destinatari degli insulti, nonostante fossero il primo impegnato nella direzione arbitrale e i secondi nella disputa della gara. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare”.

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