Le informazioni indispensabili da conoscere sulla maternità anticipata

Quando si parla di maternità, si pensa subito al congedo obbligatorio e a quello facoltativo, ossia ai periodi in cui la madre – e in certi casi anche il padre – può assentarsi dal lavoro secondo regole precise.
Esistono però situazioni particolari in cui la donna ha la possibilità di interrompere l’attività lavorativa prima del termine normalmente previsto, ad esempio se svolge mansioni rischiose o fisicamente gravose, oppure se emergono complicazioni di salute legate alla gravidanza.
In questi casi, le tutele diventano più stringenti e si attivano anche enti esterni, come l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), per valutare le condizioni e autorizzare l’astensione anticipata.
Per muoversi con consapevolezza all’interno di questo quadro normativo e comprendere quando e come richiedere la maternità anticipata è utile affidarsi a realtà come laborability (www.laborability.com), media tech company che dal 2020 supporta lavoratori e aziende con contenuti chiari, risorse pratiche e aggiornamenti costanti su tutte le tematiche legate al lavoro e al welfare.
Maternità anticipata: come funziona
In condizioni normali, una lavoratrice dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto. Tuttavia, in presenza di situazioni particolari, l’astensione può essere anticipata rispetto a quanto previsto dalla regola generale.
La maternità anticipata può essere concessa sulla base di un provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o della ASL, a seconda delle circostanze che ne giustificano la richiesta. I motivi principali per cui è possibile richiedere questa misura sono tre:
La presenza di gravi complicanze legate alla gravidanza, oppure patologie preesistenti che potrebbero peggiorare durante la gestazione.
Condizioni ambientali o organizzative di lavoro che rappresentano un rischio per la salute della madre o del nascituro.
Lo svolgimento di mansioni particolarmente faticose o pericolose per una donna in gravidanza.
Quando si tratta di problemi di salute, si parla di astensione anticipata. Negli altri due casi, invece, si fa riferimento a un’interdizione anticipata dal lavoro.
Lavoro a rischio in gravidanza: quando è il datore a dover intervenire
Tra gli obblighi fondamentali previsti per il datore di lavoro c’è la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), uno strumento aziendale essenziale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel DVR devono essere valutati in modo specifico anche i rischi legati alle condizioni delle lavoratrici in gravidanza, nel puerperio e nei sette mesi successivi al parto. Se da tale valutazione emergono criticità legate all’attività svolta, l’azienda è tenuta a intervenire per proteggere la salute della dipendente.
Il primo passo consiste nel verificare la possibilità di assegnarle mansioni alternative, più compatibili con la gestazione. Qualora questa soluzione non sia praticabile, il datore di lavoro deve attivare una richiesta formale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o alla ASL, chiedendo l’interdizione anticipata per lavoro a rischio.
Maternità anticipata: quale indennità è prevista
Anche durante la maternità anticipata, la lavoratrice ha diritto a percepire la stessa indennità prevista per il congedo obbligatorio. L’importo è pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sull’ultima mensilità percepita prima dell’inizio dell’astensione.
Nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro ad anticipare l’indennità per conto dell’INPS. Inoltre, se il CCNL applicato prevede una copertura aggiuntiva, l’azienda può integrare l’importo per garantire un trattamento più vicino allo stipendio pieno. Sia l’indennità che l’eventuale integrazione saranno visibili in busta paga.
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, durante la maternità anticipata continua a maturare regolarmente al 100%, proprio come avviene per la maternità ordinaria, anche se la lavoratrice è assente dal lavoro.
Come richiedere la maternità anticipata all’INPS
Nel caso di interdizione o astensione anticipata dal lavoro, è necessario presentare una richiesta formale all’INPS.
La domanda può essere inoltrata online, accedendo all’area riservata del portale tramite SPID o Carta d’identità elettronica. L’Istituto mette anche a disposizione una guida dedicata, utile per seguire la procedura passo dopo passo.
Chi preferisce ricevere supporto può contattare il Contact Center INPS oppure rivolgersi direttamente a un patronato, che può gestire la pratica per conto della lavoratrice.
Moduli INL per l’interdizione anticipata: cosa sapere
Il modulo da compilare varia in base alla tipologia di maternità di cui si ha bisogno. Nel caso di astensione anticipata, la domanda va presentata direttamente all’ASL di competenza, allegando un certificato medico che attesti le condizioni della gravidanza. È importante ricordare che il format della richiesta può cambiare a seconda della regione o provincia: quindi, è consigliabile consultare sempre il sito ufficiale della propria ASL per scaricare il modulo corretto.
Per quanto riguarda l’interdizione anticipata per attività a rischio, esistono invece moduli ufficiali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):
Modulo INL 11 deve essere compilato dal datore di lavoro.
Modulo INL 11-1 va invece compilato direttamente dalla lavoratrice.
Risposta dell’Ispettorato: i tempi per il provvedimento
Una volta trasmessa la documentazione richiesta, la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha tempo 7 giorni per valutare la pratica ed emettere il provvedimento di interdizione anticipata.
La decorrenza dell’astensione è fissata alla data indicata in tale provvedimento, che certifica ufficialmente la necessità di interrompere anticipatamente l’attività lavorativa per tutela della gravidanza.
Come leggere la busta paga durante la maternità anticipata
Come già anticipato, durante la maternità anticipata la lavoratrice ha diritto a un’indennità giornaliera erogata dall’INPS, che viene calcolata moltiplicando l’importo per ciascun giorno compreso nel periodo di astensione.
Tuttavia, non tutte le giornate sono considerate ai fini del calcolo:
Per le lavoratrici operaie, non vengono conteggiate le festività e le domeniche comprese nel periodo.
Per le impiegate, sono escluse solo le festività che cadono di domenica.
L’importo, infine, può variare in base al calendario e alla qualifica contrattuale della lavoratrice.