La formazione di pes, pav e pei

Le qualifiche di persona esperta e di persona avvertita, indicate rispettivamente con le sigle di pes e pei, sono oggetto delle prescrizioni contenute nella norma CEI 11-27 dedicata ai lavori sugli impianti elettrici. La norma in questione stabilisce che spetta al datore di lavoro attribuire tali qualifiche nel caso di lavoratori dipendenti. Ovviamente per rivestire i ruoli di pes e pav è necessario aver seguito un corso pes pav finalizzato a garantire una formazione completa in merito. Sulla base della formazione riguardante i lavori elettrici, dunque, il datore di lavoro può provvedere al conferimento del riconoscimento di persona avvertita o di persona esperta.
Le valutazioni del datore di lavoro
Per procedere in tal senso, però, il datore di lavoro deve anche basarsi su altri elementi che gli permettano di effettuare una valutazione completa: per esempio la capacità di coordinare le altre persone, il grado di affidabilità, il livello di esperienza nelle mansioni svolte su impianti elettrici in prossimità o fuori tensione, il senso di responsabilità, la competenza nei lavori effettuati su impianti elettrici in bassa tensione, e così via. Sempre in funzione di tali aspetti, il datore di lavoro può anche attribuire l’attestazione di idoneità per l’esecuzione di lavori sotto tensione in presenza di impianti a bassa tensione.
La qualifica pes pav pei
La qualifica pes pav pei, sempre secondo le norme vigenti, deve essere formalizzata per iscritto e accompagnata dalla segnalazione del tipo di lavori elettrici a cui essa fa riferimento. La norma CEI 11-27 specifica anche quando la qualifica di pes o pav può essere revocata: il che può avvenire, in sostanza, nel caso in cui con il passare del tempo il lavoratore non sia più in possesso dei requisiti che occorrono per possedere le qualifiche in questione. Istruzione, esperienza e caratteristiche personali sono i requisiti che devono essere presi in considerazione per l’attribuzione delle qualifiche. È evidente, allora, che un lavoratore che abbia seguito un corso di formazione dedicato ma che non dimostri capacità individuali in termini di affidabilità, precisione o attenzione può non essere ritenuto adatto a rivestire i ruoli in questione.
La revoca della qualifica
La norma CEI 11-27, insomma, prevede dei casi in cui i lavoratori possono veder venire meno i requisiti che sono necessari per ottenere la qualifica di pes o pev. Ci sono, come si è visto, altri aspetti che possono cambiare durante la vita professionale dei lavoratori, come le capacità e le doti personali. Quel che è certo è che quello dell’istruzione è in requisito che presuppone, nel corso del tempo, dei richiami periodici affinché possa essere assicurato un livello di preparazione adeguato.
L’idoneità ai lavori elettrici in tensione
Si può mantenere l’idoneità allo svolgimento di lavori sotto tensione, oltre che attraverso la pratica, anche con addestramenti successivi. In tutte le occasioni in cui si reputa necessario agire, è indispensabile rivedere la validità delle autorizzazioni al lavoro, in conformità con il livello di idoneità del soggetto interessato. Sarebbe auspicabile, in ogni caso, provvedere a una revisione dell’idoneità almeno una volta all’anno. Se il datore di lavoro si rende conto che un operatore non possiede più i requisiti personali, magari perché egli si è reso responsabile di evidenti violazioni dei principi di sicurezza, il datore di lavoro ha il diritto di revocare l’idoneità. D’altro canto, il riesame annuale può valere anche per le qualifiche di persona avvertita e di persona esperta. Gli esiti di questa revisione possono essere formalizzati in maniera ufficiale con il cosiddetto modulo di riesame della qualifica di addetti ai lavori elettrici.
La periodicità dell’aggiornamento
La formazione deve essere sottoposta ad aggiornamento periodico: esso deve essere effettuato una volta ogni cinque anni, e il corso di formazione – per pes, pav e pei – deve avere una durata non inferiore alle quattro ore. A specificarlo è la V edizione della norma CEI 11-27, che è stata pubblicata nel mese di ottobre del 2021. Come si può facilmente intuire, lo svolgimento degli aggiornamenti periodici in materia di formazione per pes, pav e pei richiede una verifica costante che deve essere compiuta dai datori di lavoro. L’addestramento operativo deve accompagnare i corsi teorici, che possono essere seguiti a distanza o per mezzo di lezioni frontali.