Codice Appalti: il Consiglio di Stato boccia il correttivo

Il Consiglio di Stato, col parere 1463/2024, ha bocciato il correttivo proposto per il Codice degli Appalti. Un corposo documento di 146 pagine in cui sono presenti diverse annotazioni e osservazioni al correttivo proposto dal Governo, tra cui anche incoerenze rispetto ai principi della legge delega, nonché mancanze di chiarezza e altre criticità logico-giuridiche.
Il settore degli appalti pubblici è regolamentato da normative dettagliate che garantiscono trasparenza e correttezza nell'assegnazione e gestione delle opere, forniture e servizi. Tra i requisiti fondamentali per partecipare alle gare, ad esempio, figura l’attestazione SOA: tale strumento certifica la capacità tecnica ed economica delle imprese relativamente al settore in cui operano – in merito segnaliamo che questo articolo di soasemplice.it chiarisce quante sono le categorie Soa – e si pone all'interno di un sistema normativo che, pur essendo complesso, rappresenta un pilastro cruciale per assicurare standard elevati nella realizzazione di progetti pubblici.
Ad ogni modo, per tornare al tema del Codice Appalti, una delle criticità evidenziate è legata alla procedura stessa di elaborazione del correttivo, che non è stata affidata al Consiglio, a differenza di com’è stato fatto per la redazione dello schema del Codice. Pur ribadendo la legittimità formale della scelta, si obietta che questa sollevi perplessità in termini di logica e pratica; infatti, per ragioni di competenza tecnica, quest’organo riveste un importante ruolo consultivo e pertanto si evidenzia il rischio costituito dall’adozione di procedure diverse per la redazione, che potrebbero essere oggetto di sindacato di legittimità. Viene anche contestata la modalità usata per la concertazione ministeriale: gli atti di concerto sarebbero stati espressi “d’ordine” dal Ministro e non con delega di firma, prassi giudicata più adeguata giuridicamente. Viene evidenziata la necessità di interloquire nel merito da parte degli uffici tecnici dei Dicasteri coinvolti.
Si lamenta, inoltre, la mancanza di dati e analisi che supportino le scelte normative che vengono operate nel correttivo, nonché l’assenza di una concreta valutazione dei costi e dei benefici del correttivo. L’Analisi d’Impatto della Regolamentazione (AIR) è stata, infatti, giudicata carente e viene criticata per l’assenza di una quantificazione economica degli effetti del correttivo. Viene anche obiettata la mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni, passaggio obbligatorio e preventivo prima di trasmettere lo schema al Consiglio di Stato. Mancano, inoltre, una spiegazione dettagliata degli obiettivi del PNRR che hanno guidato il correttivo e le interlocuzioni con la Commissione Europea a sostegno di questi obiettivi.
Viene criticata anche la riduzione dello stand-still da 35 a 30 giorni. Lo stand-still serve a “congelare” la stipula del contratto di appalto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, per garantire agli operatori economici coinvolti la piena tutela giurisdizionale. L’intenzione è quella di rendere la pratica più rapida, ma il rischio è quello della compressione del diritto di difesa in giudizio e si sollevano dubbi di compatibilità con l’art. 24 della Costituzione.
Sono state espresse perplessità anche sulla delega di competenza al RUP e ai responsabili di fase. Per il Consiglio di Stato il responsabile di fase è un responsabile di procedimento e non può delegare lo svolgimento di attività operative, in quanto tra esse risultano esserci attività delicate come la verifica dei requisiti. Inoltre si evidenzia l’eccessiva indeterminatezza del concetto di attività operative, col rischio che non si riesca a stabilire cosa si possa delegare e cosa no, col rischio di affidare a personale non qualificato compiti che richiederebbero competenze specifiche, aumentando il rischio di contenziosi e rallentamenti delle procedure. Per risolvere queste problematiche, il Consiglio propone di riformulare la disposizione specificando che il RUP possa delegare soltanto mere operazioni esecutive e non attività di verifica o valutazione.
Tanti sono stati i punti presi in esame da Palazzo Spada e molte le criticità rilevate su questo correttivo, che rischia di non correggere i problemi che ci si prefiggeva di risolvere e di non garantire un’adeguata razionalizzazione del sistema.