Sanzione ridotta in caso di ritardato invio di più dichiarazioni

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C on l’ordinanza n. 14246.21, emessa il 16 febbraio 2021 e depositata in data 25 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora il commercialista provveda tardivamente all’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti, la sanzione conseguentemente irrogabile deve comunque essere conteggiata e (soprattutto) “mitigata” ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede e regolamenta il cosiddetto “cumulo giuridico”, ossia, quel meccanismo attraverso il quale si irroga una sola sanzione nel caso di più violazioni commesse dal contribuente (la sanzione da irrogare viene determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave gli aumenti prescritti dal citato articolo 12). La vicenda riguarda un commercialista operante in Campania nei cui confronti l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di contestazione sanzioni per aver inviato tardivamente delle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta 2005. L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente aveva irrogato la sanzione di euro 516,00 per ogni dichiarazione trasmessa con ritardo, addivenendo così ad un onere sanzionatorio complessivo pari a ben € 18.060,00. Il commercialista impugnava il provvedimento sanzionatorio evidenziando, peraltro, la natura meramente formale della violazione (in quanto le dichiarazione erano state comunque inviate), nonché l’illegittima quantificazione della sanzione secondo il metodo del cosiddetto cumulo materiale (alternativo al cumulo giuridico), basato sulla quantificazione dell’onere sanzionatorio dovuto attraverso la somma delle singole sanzioni previste per ciascuna violazione (nel caso di specie, dunque, sulla somma delle sanzioni previste per ogni dichiarazione inviata tardivamente).

Il ricorso veniva respinto in primo grado, per essere poi accolto in appello, dove veniva per l’appunto rimarcata la natura meramente formale della violazione, che nella fattispecie avrebbe dovuto comunque essere quantificata adottando il retro citato cumulo giuridico. L’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione avverso la sentenza d’appello; tuttavia, i giudici di vertice hanno confermato la decisione di secondo grado. Gli ermellini hanno innanzitutto evidenziato che nel caso di specie si era in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non aveva inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali avevano comunque provveduto a pagare le imposte scaturenti dalle dichiarazioni, essendo peraltro emerso nel corso del giudizio di merito che “le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente, né per il Fisco”. A fronte di tale premessa, i giudici di vertice (peraltro superando quanto in passato affermato dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 23123 del 2013) hanno stabilito che il giudice dell’appello aveva correttamente applicato alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 12, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo il quale “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”. La sentenza in esame non può non essere valutata positivamente, soprattutto perché con essa risulta essere stato opportunamente salvaguardato il fondamentale – in termini sanzionatori - principio di proporzionalità, che, per l’appunto, esige che vi sia pur sempre una logica proporzione tra la violazione contestata e la sanzione conseguentemente applicata. Pagare oltre 18.000,00 euro per un breve ritardo nell’invio di alcune dichiarazioni, comunque pervenute al fisco, cui peraltro ha fatto seguito il regolare pagamento dei tributi, non può affatto ritenersi ragionevole. Stupisce, al vero, che l’Amministrazione finanziaria possa essersi spinta fino in Cassazione per tutelare una pretesa a ben vedere eccessiva e quindi illegittima.

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