Santarcangelo, donna inciampa e si frattura una mano, la sentenza: “Il Comune le deve 25mila euro”

Nessuna disattenzione della vittima, ma un marciapiede pericoloso e non adeguatamente mantenuto. È questa la conclusione del Tribunale di Rimini che, con la sentenza del giudice Antonio Miele, ha riconosciuto la piena responsabilità del Comune di Santarcangelo per la caduta di una donna avvenuta nel febbraio 2022 su un tratto di percorso pedonale dissestato, condannando così l’Amministrazione a un risarcimento di oltre 25mila euro (tra danno non patrimoniale derivante dalle lesioni fisiche e spese mediche documentate) e ribadendo gli obblighi di custodia e manutenzione delle strade pubbliche a carico degli enti locali.

La controversia

La vicenda risale al 2 febbraio 2022, quando la donna, mentre percorreva a piedi un marciapiede che collega via Paolo Borsellino con via Orsini, è inciampata in un tratto caratterizzato da un marcato dissesto della pavimentazione. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, il suo piede era sprofondato in una porzione del percorso nella quale mancava la pavimentazione, provocandone la caduta a terra. A seguito dell’incidente, la vittima ha riportato fratture alla mano destra, con necessità di un intervento chirurgico e di un successivo percorso riabilitativo. La consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio ha poi accertato un’invalidità permanente dell’8%, oltre a un periodo di invalidità temporanea.

La difesa dell’Amministrazione

Il Comune ha contestato la propria responsabilità sostenendo, tra l’altro, che la caduta fosse imputabile alla condotta della donna, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione anche in considerazione della sua residenza nel territorio comunale e della possibile conoscenza dei luoghi. Il Tribunale ha però respinto le difese dell’ente che, quale soggetto che esercita il potere di controllo e gestione del bene, è quindi chiamato a rispondere dei danni derivanti dalle condizioni della sede stradale, salvo che provi una causa autonoma e imprevedibile.

«Pericolo non percepibile»

Secondo il giudice, il semplice fatto di percorrere un marciapiede pubblico non può essere considerato un comportamento anomalo o imprevedibile tale da liberare il custode dalla responsabilità. Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato diversi elementi: l’assenza di adeguata illuminazione pubblica nel tratto interessato; l’orario del sinistro, avvenuto alle 19 del mese di febbraio, quando era ormai assente la luce naturale; la presenza di fogliame che contribuiva a occultare il dissesto; la mancanza di transenne o segnalazioni di pericolo e l’assenza di prova che la donna conoscesse preventivamente quella specifica situazione di rischio. Per il Tribunale, tali circostanze rendevano il pericolo non facilmente percepibile da parte di un normale utente della strada.

La sentenza esclude inoltre che possa trovare applicazione il concorso di colpa. Il giudice, infatti, ha osservato che la condotta della donna può ridurre il risarcimento soltanto quando presenti profili di imprudenza concretamente rilevanti nella produzione dell’evento.

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