La Centrale sindacale unitaria esprime soddisfazione per la sentenza numero 3 del 9 settembre scorso, con cui il Collegio Garante ha dichiarato illegittima l’esclusione dal congedo speciale retribuito dei sammarinesi che lavorano sul Titano ma risiedono fuori territorio. Secondo il Collegio, quell’esclusione viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti. Il sindacato accoglie la pronuncia come il riconoscimento di una battaglia condotta al fianco di una famiglia.
San Marino, congedo speciale: stop all’esclusione dei residenti fuori territorio
Il caso
La vicenda riguarda una famiglia sammarinese residente in Italia, con entrambi i genitori occupati a San Marino e un bambino affetto da una gravissima patologia. I genitori avevano già usufruito del congedo previsto dalla normativa del 2018. L’articolo 28 della Legge 129/2022 ha però cambiato le regole: per accedere alla prestazione è diventata necessaria la residenza in territorio sia dei genitori sia del figlio. Da qui il diniego dell’Iss alla prosecuzione del beneficio, che la famiglia aveva fino a quel momento regolarmente ottenuto.
Il vuoto di tutela
La famiglia si è trovata così in una situazione paradossale: lavorava e contribuiva a San Marino, ma non poteva accedere al congedo né sul Titano né in Italia. Anche l’Inps, interpellato, aveva infatti comunicato di non essere competente a erogare la prestazione. Nessuno dei due sistemi, insomma, si faceva carico del beneficio. È questo il vuoto di tutela denunciato dal sindacato.
La via giudiziaria
Non restava che rivolgersi all’autorità giudiziaria. L’avvocata Burgagni, incaricata dalla famiglia con il patrocinio della Csu, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. L’esame è stato rinviato alla chiusura dell’istruttoria, al termine della quale il Commissario della Legge ha rimesso la questione al Collegio Garante, chiamato a valutare la compatibilità del requisito di residenza con i principi fondamentali dell’ordinamento. Che ora ha dato ragione alla famiglia.