San Marino, la Corte per il trust supera l’esame della Corte europea

SAN MARINO. La procedura vigente presso la Corte sammarinese per il trust e i rapporti fiduciari è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, in seguito al ricorso presentato da Enrico Maria Pasquini, il quale lamentava ripetute violazioni dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ma la Corte europea, composta tra gli altri dal Giudice per la Repubblica di San Marino, Gilberto Felici, ha sentenziato che non sussistere alcuna irregolarità. Pasquini lamentava, tra le altre cose, la violazione del diritto a un equo processo da parte dell’art. 11 Decreto Delegato 128/2013 (“Procedimento innanzi la Corte per il trust e i rapporti fiduciari”), il quale prevede che la parte soccombente, interessata ad appellare la sentenza di primo grado, deve prima chiedere autorizzazione ad appellare al Presidente della Corte sammarinese; in caso di suo diniego l’istanza può essere reiterata innanzi al Giudice delle Appellazioni del Tribunale Unico.

L'organo europeo afferma che il diritto ad accedere ai tribunali non è assoluto, ma può essere soggetto ad alcune limitazioni che non è detto siano, a priori, contrastanti con l’art. 6 della Convenzione europea. La medesima Corte si spinge oltre esprimendo soddisfazione circa lo scopo perseguito dalla procedura sammarinese, ovvero l’efficace e rapida amministrazione della giustizia.

La Corte europea inoltre, rispondendo al ricorrente il quale contestava che il Presidente della Corte per il trust possa affidare un procedimento ad un collegio composto di soli due Giudici, afferma che la legge sammarinese non proibisce espressamente la formazione di un collegio giudicante composto di soli due elementi. L’espressione normativa, su cui si basa la contestazione di parte ricorrente, per cui il Presidente “indica i componenti e il presidente dello stesso” collegio, va interpretata correttamente nel senso per cui il Presidente della Corte, dopo aver scelto i membri del collegio, elegge tra questi colui che andrà a presiedere il collegio medesimo. Il Presidente inoltre non è obbligato a motivare la scelta compiuta in ordine all’assegnazione del procedimento ad un Giudice piuttosto che ad un altro.

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