Una procura firmata quando tutto sembrava ancora lontano dal trasformarsi in una battaglia legale. Poi le quote di tre società di famiglia trasferite da un fratello all’altro. Infine, una richiesta economica di oltre 2,4 milioni di euro e una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto un risarcimento superiore al milione di euro. La storia, però, non finisce lì. La Corte d’Appello di Bologna, nella sentenza firmata dal presidente Giuseppe De Rosa e dai magistrati Rosario Lionello Rossino e Luisa Poppi, ha ribaltato la decisione del Tribunale di Rimini, cancellando la condanna e respingendo la domanda proposta in primo grado.
Rimini. Quote di famiglia trasferite al fratello: la Corte d’Appello “cancella” il risarcimento da un milione di un euro
La controversia
Un componente della famiglia riminese possedeva quote in tre società, attive nei servizi, nell’agricoltura e nel settore alberghiero. Nel 1989 aveva conferito al padre una procura generale che, secondo la ricostruzione portata in giudizio, sarebbe stata utilizzata il 19 dicembre 2008 per trasferire le sue quote all’altro figlio. Il titolare delle partecipazioni contestò quindi l’operazione, sostenendo che il padre avesse agito come procuratore in conflitto con i suoi interessi, trasferendo le quote a condizioni favorevoli al fratello e senza riconoscerne il reale valore. La richiesta economica, come detto, ammontava a 2,4 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione. La controparte sosteneva invece che l’operazione fosse stata realizzata nell’interesse della famiglia e che il valore delle società dovesse tenere conto anche dei loro debiti. Il Tribunale di Rimini, dopo l’istruttoria e una consulenza tecnica contabile, aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo configurabile un indebito arricchimento e riconoscendo la responsabilità colposa del procuratore. Aveva quindi disposto una condanna di un milione di euro, oltre agli interessi. La decisione è stata però impugnata e la Corte d’Appello ha ritenuto decisiva una questione giuridica: l’azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non può essere utilizzata quando l’ordinamento prevede un’altra azione per ottenere tutela.
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