Aveva lavorato alla programmazione artistica della stagione estiva di una discoteca della Riviera e chiedeva di essere pagata per l’attività svolta, oltre a un risarcimento per il lavoro che non avrebbe potuto portare avanti nei mesi successivi. Ma ha citato in giudizio la società sbagliata. Per questo il Tribunale di Rimini, con sentenza del giudice Lucio Ardigò, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva complessivamente 3.600 euro.
La stessa dovrà inoltre rimborsare le spese legali della controparte, liquidate in 1.128 euro, oltre agli accessori di legge.
La controversia
La vicenda prende le mosse dalla primavera del 2025. Secondo quanto riportato negli atti, la donna aveva svolto attività di programmazione artistica tra il 4 aprile e il 15 maggio, nell’ambito della preparazione della stagione estiva del locale. Per questo periodo reclamava 900 euro. A tale cifra aggiungeva altri 2.700 euro, sostenendo di aver perso la possibilità di proseguire l’attività lavorativa dal 27 giugno fino alla conclusione della stagione estiva. La richiesta complessiva ammontava dunque a 3.600 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
La società si è però difesa sostenendo di non avere mai stipulato quel contratto e di essere completamente estranea al rapporto di lavoro contestato. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo al giudice di dichiarare inammissibile la domanda o, in subordine, di respingerla perché infondata e non provata.
Il processo
Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, l’accordo di direzione artistica del 23 aprile 2025 era stato sottoscritto direttamente dalla donna con un uomo che si era qualificato come proprietario o gestore della discoteca, senza che risultasse un coinvolgimento della società chiamata in causa. Un dettaglio decisivo per l’esito della controversia.
A confermare questa circostanza è stata anche la documentazione camerale acquisita agli atti. Dalla visura risultava infatti che la società era amministrata da un’altra persona, il cui nome non compariva né nella documentazione lavorativa prodotta dalla ricorrente né nei capitoli di prova testimoniale presentati. Negli atti, invece, compariva esclusivamente il nominativo dell’uomo con cui la donna aveva stipulato l’accordo.
Per il Tribunale, dunque, non vi erano elementi per ricondurre alla società il rapporto contrattuale da cui nasceva la richiesta di pagamento.
La controversia non si è così conclusa con una valutazione nel merito del diritto della donna a ottenere i compensi richiesti, ma con l’accertamento che la società convenuta era estranea al rapporto in questione. Non essendo il soggetto corretto contro cui agire, non poteva essere condannata a versare le somme reclamate. Da qui il rigetto integrale del ricorso.