Rimini, porta i figli al centro estivo passando dalla Ztl: le arrivano 32 multe

RIMINI. Aveva sostenuto di aver attraversato più volte la stessa zona a traffico limitato mentre nel 2024 accompagnava i figli al centro estivo, senza rendersi conto di commettere infrazioni. In totale 32, per oltre 2.600 euro circa di multe. Ma il Tribunale di Rimini, nella persona del giudice Antonio Miele, ha respinto il suo appello, confermando la validità di tutte le sanzioni elevate dal Comune.

La donna, una 34enne albanese residente in città, è stata inoltre condannata a rimborsare all’ente le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in 1.700 euro oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, nonché al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

La donna aveva impugnato la decisione del Giudice di Pace di Rimini che già nel 2025 aveva rigettato il suo ricorso contro 32 verbali per accessi non autorizzati in zona a traffico limitato.

La 34enne, assistita dagli avvocati Davide Grassi e Gaia Galeazzi, aveva sostenuto di aver agito in buona fede, senza rendersi conto di transitare in un’area soggetta a limitazioni.

Nel ricorso in appello, la difesa aveva inoltre evidenziato come le sanzioni fossero state notificate soltanto successivamente, tra agosto e settembre 2024, quando ormai tutte le infrazioni erano già state commesse.

Da qui la richiesta di annullare almeno i verbali successivi al primo, sostenendo che una contestazione tempestiva avrebbe impedito il ripetersi della condotta. Un ulteriore motivo di impugnazione riguardava la presunta unicità del comportamento contestato. Secondo la donna, infatti, le violazioni erano state commesse sempre negli stessi orari e sul medesimo percorso, rendendo applicabili le norme che limitano la moltiplicazione delle sanzioni per condotte sostanzialmente unitarie.

Il Comune di Rimini, rappresentato dall’avvocata Sara Antonioli, ha invece sostenuto la piena legittimità dei verbali, evidenziando che la Ztl era regolarmente segnalata, in vigore da anni e raggiungibile attraverso percorsi alternativi. L’Ente ha inoltre ricordato che la destinazione finale della donna non si trovava all’interno della zona a traffico limitato e che, ove ne avesse avuto i requisiti, avrebbe potuto richiedere specifiche autorizzazioni.

Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del Comune: in primo luogo ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla buona fede, ritenendo che tale questione non fosse stata proposta nel ricorso originario davanti al Giudice di Pace e non potesse quindi essere introdotta per la prima volta in appello. Quanto alla mancata contestazione immediata delle infrazioni, il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la notifica dei verbali non ha la funzione di avvisare il cittadino per impedirgli di commettere ulteriori violazioni, ma serve esclusivamente a consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa.

Respinto anche il terzo motivo di appello: esclusa l’applicabilità delle norme invocate dalla 34enne sulla reiterazione degli illeciti e ritenuto non utilizzabile la disciplina più favorevole introdotta dal legislatore nel 2024, poiché entrata in vigore successivamente ai fatti contestati.

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