Un anno fa fece il giro dei media locali e nazionali la vicenda giudiziaria e familiare della 79enne Seconda Filippi e della nipote, l’avvocata Greta Testa del Foro di Rimini. L’Inps, con una nota del marzo 2024, aveva richiesto all’anziana la restituzione di ben 8.237,83 euro, sostenendo che le rate di assegno sociale percepite nel corso del 2023 fossero indebite a causa del superamento dei limiti di reddito dovuto all’ottenimento della pensione di reversibilità del marito. Già nel luglio 2025, il giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini aveva accolto integralmente il ricorso proposto dalla legale della 79enne, la nipote appunto, annullando la pretesa dell’Istituto e sancendo il principio della buona fede e della tutela del legittimo affidamento del cittadino.
Nonostante il dispositivo, l’Inps aveva impugnato la decisione, proponendo appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, adducendo di non aver potuto quantificare l’indebito prima del 2024 per mancanza della Certificazione Unica 2023. Con la sentenza pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna e pubblicata ieri, i giudici di secondo grado hanno rigettato integralmente l’appello dell’Inps, recependo in toto le argomentazioni difensive della difesa ed evidenziando che la pensione di reversibilità, unica causa del superamento del limite di reddito, era stata erogata dall’Inps stesso a partire da dicembre 2022. I dati reddituali erano dunque già nella piena disponibilità dei sistemi dell’Istituto sin dal primo momento, senza alcuna necessità di attendere certificazioni fiscali esterne. In assenza di dolo o di comunicazioni omesse o mendaci da parte della pensionata, l’indebito assistenziale non può essere richiesto a ritroso.