Rimini, “non ci sono più ordini e non ci servi”: ma l’azienda dovrà pagarle 6 mensilità

Rimini

Licenziata perché, secondo l’azienda, non c’erano più ordini e il suo posto di lavoro doveva essere cancellato. Ma nei mesi successivi, nello stesso reparto, sono arrivati diversi lavoratori chiamati a svolgere proprio quelle mansioni che fino a poco prima erano state affidate a lei.

Per la Corte d’Appello di Bologna, però, il posto non era stato davvero soppresso e il licenziamento è da considerarsi illegittimo. Per questo ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, condannando l’azienda a corrispondere alla lavoratrice (comunque non reintegrata) le sei mensilità già stabilite (in totale più di 9.600 euro), oltre agli accessori di legge. La stessa società, che aveva chiesto di ridurre l’indennità a tre mensilità, dovrà inoltre pagare 3mila euro di spese legali.

La controversia

La vicenda riguarda una lavoratrice impiegata in un laboratorio di San Giovanni in Marignano, con mansioni di cernitrice e addetta al confezionamento di prodotti ortofrutticoli.

Il rapporto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, era iniziato il 1° gennaio 2018 e, dopo un passaggio societario, era proseguito senza interruzioni. Il 28 febbraio 2025 la lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo: secondo l’azienda, la forte contrazione degli ordinativi e le difficoltà economiche non consentivano più di mantenere la sua posizione a tempo pieno. La lavoratrice aveva però contestato il licenziamento, sostenendo anche che potesse essere collegato alla maternità. Il Tribunale di Rimini, tuttavia, non aveva esaminato nel merito quest’ultima contestazione, ritenendola implicitamente rinunciata perché non riproposta nelle conclusioni. Aveva però dichiarato illegittimo il licenziamento per l’assenza di un effettivo motivo oggettivo.

Licenziamento illegittimo

La società ha impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello di Bologna - Sezione lavoro, sostenendo di avere attuato una profonda riorganizzazione e di avere sostituito i contratti a tempo pieno e indeterminato con rapporti a termine e part-time. I giudici bolognesi hanno però respinto l’appello. Un elemento è risultato decisivo: dopo il licenziamento erano state assunte numerose persone con le stesse mansioni della lavoratrice, cioè cernita e confezionamento di prodotti ortofrutticoli. Secondo la Corte, non si può considerare soppresso un posto quando, in concreto, lo stesso lavoro continua a essere svolto da una pluralità di dipendenti.

Non solo. L’unica proposta di riassunzione arrivata alla lavoratrice prevedeva appena 10 ore settimanali, due ore al giorno dal lunedì al venerdì. Una soluzione che la Corte ha ritenuto non idonea a dimostrare il rispetto dell’obbligo di repechage, cioè il dovere del datore di verificare, prima del licenziamento, se il dipendente possa essere utilmente impiegato in un’altra posizione disponibile, anche con mansioni inferiori ma compatibili con la sua professionalità.

La Corte ha inoltre sottolineato che il lavoro di produzione nel laboratorio di San Giovanni in Marignano veniva svolto durante tutto l’anno, con un semplice aumento dell’attività nel periodo estivo. Anche per questo, la tesi dell’azienda sulla natura sostanzialmente stagionale delle esigenze produttive non ha convinto i giudici.

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