La battaglia contro una maxi bolletta del gas da quasi 5 mila euro si è chiusa con una sconfitta per un 68enne avvocato riminese, ma non per il motivo che lo aveva portato davanti ai giudici. Il Tribunale di Rimini, infatti, non ha valutato se gli aumenti contestati fossero corretti o se la fattura fosse dovuta: l’appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre i termini previsti dalla legge. La decisione è arrivata con la sentenza del giudice Antonio Miele, chiamato a esaminare il ricorso presentato dal legale contro una precedente pronuncia del Giudice di Pace di Rimini.
Rimini, maxi bolletta del gas da 5mila euro: “Appello in ritardo e inammissibile”
La controversia
La vicenda nasce dalla contestazione di una fattura relativa alla fornitura di gas dell’importo, come detto, di circa 5 mila euro. L’avvocato aveva sostenuto di non aver ricevuto le comunicazioni con cui la società fornitrice avrebbe informato i clienti delle modifiche alle condizioni economiche del contratto. In particolare, il professionista aveva contestato due comunicazioni ritenute decisive dalla società. La prima riguardava una modifica unilaterale del prezzo comunicata il 21 dicembre 2022, che secondo il legale non gli sarebbe mai arrivata tramite posta elettronica. E una precedente variazione contrattuale del 28 dicembre 2021, anch’essa mai ricevuta, secondo quanto sostenuto nel ricorso. Ad avviso dell’avvocato, la mancata comunicazione delle modifiche avrebbe violato gli obblighi informativi previsti dalla normativa, compresi quelli stabiliti dal Codice del consumo. Per questo motivo aveva chiesto di rivedere la decisione con cui il Giudice di Pace respinse la sua domanda, riconoscendo invece il credito della società fornitrice.
Ricorso oltre i limiti di legge
La società si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione e sollevando, prima ancora delle questioni di merito, un’eccezione legata ai tempi dell’appello. Ed è proprio su questo punto che si è concentrata la decisione del Tribunale. La sentenza del Giudice di Pace era stata notificata all’avvocato il 29 agosto 2024. Da quella data iniziava a decorrere il termine breve di 30 giorni previsto dalla legge per proporre appello. Il professionista aveva depositato il ricorso entro quel termine, ma aveva notificato l’atto alla controparte soltanto il 10 novembre 2024, quindi oltre la scadenza. Il giudice ha spiegato che, nelle controversie soggette al rito ordinario, non è sufficiente presentare il ricorso nei termini: è necessario che l’atto di impugnazione venga anche portato a conoscenza della controparte attraverso la notificazione entro il termine previsto. Il deposito del ricorso, quindi, non era sufficiente a evitare la decadenza dall’impugnazione. Per questo motivo il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello, confermando la decisione del Giudice di Pace senza entrare nel merito della contestazione sulla bolletta. L’avvocato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della società fornitrice, liquidate in 1.700 euro.