Iscrive i due figli minori alla scuola calcio locale all’insaputa dell’ex moglie, ma non commette alcun reato: il Tribunale di Rimini ha assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» un 59enne di Riccione, finito a processo con l’accusa di sostituzione di persona. La vicenda giudiziaria, inserita nel contesto di una separazione coniugale particolarmente difficile e tesa, è esplosa nel momento in cui la donna si è rivolta all’ex marito per esigere il rimborso del 50% di alcune spese straordinarie sostenute per la gestione dei ragazzi. Di fronte a tale richiesta economica, l’uomo ha opposto i costi da lui interamente coperti per le attività sportive dei figli. Sorpresa e risentita da tale riscontro, la madre, dichiarandosi del tutto all’oscuro dell’iscrizione, si è attivata chiedendo la documentazione direttamente alla struttura calcistica riccionese.
Rimini. Iscrive i figli a calcio senza il consenso della ex: a processo
La denuncia
Una volta visionati i moduli di tesseramento, la donna - difesa dall’avvocato Armida Urbinati - ha disconosciuto la sigla apposta a suo nome, presentando una formale denuncia nei confronti dell’ex coniuge e costituendosi parte civile con una richiesta di 5mila euro di risarcimento danni. Durante il dibattimento, una consulenza grafologica aveva indicato come probabile l’effetto della mano del padre, ciononostante, l’ipotesi accusatoria si è sgretolata al dibattimento.
La linea difensiva
Decisiva si è rivelata la linea difensiva: «Per perfezionare la registrazione dei ragazzi presso la struttura sportiva non era affatto necessaria anche la firma della ex moglie», evidenzia con grande chiarezza il legale dell’imputato, Luca Greco. «L’iscrizione poggiava su presupposti del tutto legittimi ed efficaci, e non vi è mai stata alcuna intenzione di raggirare l’associazione o di rimpiazzare indebitamente la figura della madre». Una ricostruzione del tutto solida ed efficace, che ha spinto anche la pubblica accusa a sollecitare l’assoluzione dell’uomo, inducendo il giudice monocratico a respingere ogni richiesta di risarcimento avanzata dalla donna.