Rimini. Insegnante precario e ferie non godute, il Tribunale condanna la scuola a risarcirgliele

La Csil Scuola Romagna può esultare. Il Tribunale di Rimini ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e quelli fruiti (d’ufficio e a domanda) durante il periodo di sospensione delle lezioni, con contestuale condanna dell’Amministrazione scolastica al relativo pagamento. Il giudice del Lavoro ha infatti stabilito che anche il docente a termine ha diritto alla “monetizzazione” delle ferie in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Sentenza la cui prescrizione è decennale e quindi è possibile esercitare il diritto anche per il passato.

Il ricorso di un insegnante

Soddisfatti ovviamente gli avvocati riminesi Alberto Donini e Veronica Pepoli che hanno patrocinato il ricorso di un insegnante a tempo determinato di una scuola riminese, secondo i quali la sentenza ha chiarito che il docente a termine non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, salvo non sia stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto, in caso diverso. «Il nostro assistito non aveva nulla contro la scuola sia chiaro, ma era stato informato da me di questa possibilità e così ha ritenuto di procedere a tutela dei suoi diritti violati - fa sapere l’avvocato Donini -. Con il sindacato abbiamo svolto delle riunioni con alcuni docenti per spiegare quello che la giurisprudenza aveva deciso sul tema e la possibilità concreta di avere tutela giurisdizionale. E lui si è subito mostrato interessato a farlo. Direi che ha fatto bene. Così ha chiesto quattro anni di ferie non godute nel periodo del suo contratto e riceverà circa un migliaio di euro per anno».

Viene così statuito che i periodi collocati al di fuori delle lezioni (ad esempio, dal 1º settembre all’inizio dell’anno scolastico e dalla fine delle lezioni al 30 giugno) non sono automaticamente considerati ferie poiché anche in tali periodi, infatti, il docente resta a disposizione dell’Istituto, ancorché per attività diversa dalle lezioni e ciò esclude che, salvo diversa richiesta o concludente rinuncia, tale periodo possa esser considerato utile a recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi ad attività ricreative, familiari e sociali tipica delle ferie.

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