Rimini, disarcionato in servizio dalla moto d’acqua: “Nessuna onda anomala, non è vittima del dovere”

Un’onda anomala, secondo la sua ricostruzione, lo avrebbe disarcionato dalla moto d’acqua mentre era impegnato in un servizio di controllo lungo la costa riminese. L’incidente, avvenuto il 17 giugno 2017, aveva portato al ricovero del sovrintendente della Polizia di Stato all’ospedale Infermi di Rimini. A distanza di anni, però, il Tribunale, con la sentenza del giudice Lucio Ardigò, ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la presenza di una condizione di pericolo straordinaria. Il giudice ha così respinto la richiesta dell’agente di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con i relativi benefici economici.

L’incidente 9 anni fa

Al momento dell’incidente, il poliziotto prestava servizio presso la Squadra nautica della questura di Rimini ed era impegnato in un’attività di contrasto all’abusivismo commerciale nel tratto di mare compreso tra Torre Pedrera e Miramare. Erano circa le 15 quando, mentre conduceva una moto d’acqua, perse l’equilibrio e finì in mare, rendendo necessario il successivo intervento sanitario.

La controversia sulle cause

Secondo quanto sostenuto nel ricorso, a provocare l’incidente sarebbe stata un’onda anomala, un fenomeno che avrebbe esposto il sovrintendente a un rischio eccezionale rispetto a quello normalmente connesso alle attività di servizio. Una circostanza sulla quale si fondava la richiesta di riconoscimento come vittima del dovere.

La ricostruzione, tuttavia, non ha trovato conferma nella documentazione acquisita. Nel giornale ufficiale di bordo risultava annotato soltanto che il poliziotto era stato disarcionato dalla moto d’acqua e aveva avuto bisogno di cure ospedaliere. Nessun riferimento, invece, alla presenza di un’onda anomala.

Per il giudice, inoltre, non sono emersi elementi oggettivi in grado di dimostrare che l’incidente fosse stato determinato da condizioni del mare eccezionali.

Nella decisione viene richiamato anche l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il semplice collegamento tra un infortunio e l’attività lavorativa non basta a ottenere lo status di vittima del dovere. È necessario dimostrare che l’evento sia avvenuto in circostanze ambientali od operative straordinarie, capaci di esporre il dipendente a un pericolo più elevato rispetto a quello ordinariamente previsto dalle sue mansioni.

Nel caso in esame, questo elemento non è stato provato. Il Tribunale ha quindi ricondotto l’episodio a una caduta accidentale, ritenendo insufficiente la documentazione per attribuire all’incidente una connotazione di rischio eccezionale. Da qui il rigetto della domanda e la mancata concessione dei benefici richiesti. Le spese legali sono state invece compensate integralmente tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda.

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