Rimini
  • 20 giugno 2026

Rimini. Dipendente licenziata per un report consegnato in ritardo: “Provvedimento illegittimo, sarà risarcita ma non reintegrata”

Licenziamento illegittimo, ma niente reintegro sul posto di lavoro. È quanto stabilito dal Tribunale del Lavoro di Rimini in una recente sentenza che ha visto contrapposte una lavoratrice amministrativa e una società del Riminese operante nel commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. La dipendente, assunta nel dicembre 2024 con contratto part-time a tempo indeterminato, era stata licenziata per giusta causa nell’agosto 2025 con l’accusa di insubordinazione, legata al ritardo nella predisposizione di una relazione sui fornitori aziendali.

Secondo il giudice, però, la datrice di lavoro non è riuscita a dimostrare la legittimità del provvedimento espulsivo, come invece richiesto dalla legge. Il comportamento contestato alla lavoratrice, pur ritenuto effettivamente sussistente, non è stato considerato sufficientemente grave da giustificare un licenziamento in tronco. La sentenza ha evidenziato infatti come la sanzione adottata sia risultata sproporzionata rispetto alla condotta della dipendente. Il Tribunale ha quindi escluso la presenza di una “giusta causa” di licenziamento e ha confermato che la lavoratrice non è stata reintegrata sul posto di lavoro, ma allo stesso tempo ha negato la reintegrazione della lavoratrice. Ciò in ragione del fatto che non si trattava di un caso di insussistenza del fatto materiale contestato, ma di una ipotesi di licenziamento illegittimo per sproporzione della sanzione, rientrante nel regime indennitario previsto dal Jobs Act.

Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato definitivamente cessato alla data del licenziamento, ma la società è stata condannata a versare alla lavoratrice un’indennità risarcitoria pari a 4 mensilità e mezzo della retribuzione, per un totale di circa 3.300 euro.

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