Il diritto di conciliare i tempi di vita e di lavoro, soprattutto quando si tratta di assistere un familiare con disabilità, incassa una conferma fondamentale nelle aule di giustizia. Con una recente ordinanza, il Tribunale di Rimini ha accolto il ricorso di una lavoratrice, dipendente di una grande azienda del settore della grande distribuzione, ordinando alla società di rimodulare i turni della donna, concentrandoli esclusivamente nella fascia mattutina per consentirle di accudire il figlio minore disabile. Al fianco della madre si è schierata, con un ricorso ad adiuvandum, anche la Consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, ottenendo un provvedimento che fissa un precedente importantissimo per il diritto del lavoro e per il welfare familiare.
Rimini, “deve assistere il figlio disabile, l’azienda cambi gli orari di lavoro”: il tribunale dà ragione alla mamma
Una tutela estesa a chi assiste
La decisione del giudice riminese va a toccare un punto nevralgico: il divieto di discriminazioni “indirette” fondate sulla disabilità. Con questo pronunciamento, infatti, viene stabilito che la tutela non si applica soltanto al lavoratore direttamente affetto da handicap, ma si estende anche a chi se ne prende cura, ovvero ai cosiddetti caregiver.
Nel caso specifico, l’azienda aveva negato la flessibilità oraria richiesta, ma il Tribunale ha ribaltato la posizione del datore di lavoro richiamando le normative internazionali. La necessità di accudire un figlio con disabilità impone al datore di lavoro l’adozione di quelli che il diritto definisce “accomodamenti ragionevoli”.
Cosa sono gli “accomodamenti ragionevoli”
La sentenza richiama sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (articoli 24 e 26 sui diritti dei minori), sia la Convenzione ONU. L’ordinanza chiarisce che per accomodamento ragionevole si intendono: «Le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».
Il dovere delle aziende
Secondo il Tribunale di Rimini, questi adattamenti non devono fermarsi alle sole barriere fisiche o alle esigenze del disabile all’interno del luogo di lavoro, ma devono coprire anche le necessità di chi quella disabilità la gestisce nel quotidiano.
I minori hanno diritto alla massima protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Di conseguenza, il genitore lavoratore deve essere messo nelle condizioni strutturali di poter fornire l’assistenza necessaria. Per l’azienda, dunque, non si tratta di una concessione facoltativa, ma di un vero e proprio obbligo di adeguamento delle condizioni di lavoro. Un principio che, oltre al valore giuridico, rappresenta un passo avanti concreto sul metro di misura dell’inclusione nella nostra società.