Si è concluso con una condanna in primo grado a 3 anni e 2 mesi di reclusione il processo in rito abbreviato nei confronti dell’ex amministratore della Cmv (Cooperativa Muratori Verucchio), Sauro Nicolini, finito a giudizio davanti al gup Raffaele Deflorio per il crac del Gruppo, fallito nel 2017, con l’accusa di bancarotta distrattiva e fraudolenta in concorso insieme ad altri imputati. Per il 68enne imprenditore di Villa Verucchio, assistito dagli avvocati Carlo Alberto Zaina e Marco Zanotti, la Procura aveva chiesto 7 anni di carcere, perché grazie alla vendita di immobili della Cmv avrebbe distratto somme di denaro non dichiarate al Fisco per almeno 6 milioni di euro, prima di trasferirle a San Marino con l’aiuto di altre persone. I legali hanno annunciato che ricorreranno in Appello. Nicolini ha poi ottenuto due assoluzioni piene “perché il fatto non sussiste” per bancarotta patrimoniale, mentre per una bancarotta preferenziale è intervenuta la prescrizione.
Condannati, per i reati a loro ascritti, anche altri due soggetti che negli anni hanno avuto ruoli in azienda: il genero di Nicolini, Andrea Rossi (un anno e 4 mesi) e il suo braccio destro e tesoriere dell'epoca Sauro Bronzetti (3 anni), quest’ultimo difeso dagli avvocati Marco Zanotti e Consuelo Riminucci. Nicolini e Bronzetti sono stati poi interdetti dai pubblici uffici per cinque anni, a cui si aggiunge l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di quattro anni. Il gup ha invece pronunciato sentenza di non luogo a procedere “per non aver commesso il fatto” nei confronti di Fabio Pula, l'ex vice presidente di Bcc Riviera Banca. Assolti anche il commercialista Alessandro Ceccarelli, sindaco e revisore della Cmv e difeso dall'avvocato Mattia Lancini, e un funzionario della banca, assistito dal legale Moreno Maresi. Il primo “per non commesso il fatto” riguardo al concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, secondo l’accusa, contribuito a distrazioni di somme di denaro e operazioni ritenute pregiudizievoli per la massa dei creditori nell’ambito della gestione delle società fallite. Lo stesso è stato poi assolto “perché il fatto non sussiste” per le ulteriori condotte in concorso riconducibili, sempre secondo l’impostazione accusatoria, a operazioni societarie e finanziarie ritenute strumentali ad aggravare il dissesto. Al funzionario della banca era invece stato contestato il reato di favoreggiamento personale per avere, secondo l’accusa, agevolato alcuni degli imputati omettendo o ritardando comunicazioni e segnalazioni ritenute dovute alla guardia di finanza. Anche lui è stato assolto “perché il fatto non sussiste”.