Rimini, cade in monopattino, ma niente risarcimento: “Doveva seguire la deviazione indicata”

Rimini

La buca nella strada c’era. La caduta anche. Ma per il Tribunale di Rimini il risarcimento non gli spetta. A determinare l’incidente, secondo la sentenza della giudice Serena Bordoni Marostica, è stata anche la condotta del conducente del monopattino, che non avrebbe rispettato la segnaletica temporanea. L’uomo ora dovrà inoltre sostenere le spese di lite, liquidate in circa 1.800 euro, oltre agli ulteriori oneri previsti dalla legge, nonché le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

L’incidente nel 2023

La vicenda risale al 3 febbraio 2023, intorno alle 15.20. L’uomo stava percorrendo in monopattino la pista ciclabile di via XX Settembre, in direzione Riccione-Ravenna. Arrivato all’altezza del civico 18, in presenza di un cantiere stradale, aveva imboccato l’uscita della pista ciclabile per proseguire sulla strada principale.

Secondo la ricostruzione portata in causa, proprio in quel punto il monopattino sarebbe rimasto bloccato a causa di una buca o di un dislivello tra il piano stradale e l’uscita della pista ciclabile, provocando la caduta del conducente sull’asfalto e le conseguenti lesioni.

Le testimonianze

L’uomo aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni, ritenendo che la situazione del manto stradale fosse pericolosa e non adeguatamente segnalata. Nel corso del processo, però, le testimonianze e le fotografie hanno convinto il Tribunale di due circostanze: la caduta era effettivamente avvenuta a causa della buca o del dislivello, ma la buca si trovava oltre un segnale stradale temporaneo che, per la presenza del cantiere, imponeva di svoltare a sinistra. È questo, infatti, il punto decisivo della sentenza.

Condotta decisiva

Per la giudice, se il conducente avesse seguito la segnaletica e svoltato prima del punto indicato, non avrebbe raggiunto la buca e quindi non sarebbe caduto.

La presenza di un attraversamento pedonale, inoltre, avrebbe richiesto un livello di prudenza ancora maggiore. Il Tribunale ha così ritenuto interrotto il nesso causale tra la situazione della strada e il danno lamentato, attribuendo rilievo alla condotta del conducente.

La domanda è stata quindi respinta anche sotto il profilo della responsabilità per fatto illecito, non essendo emerse, secondo la sentenza, omissioni o violazioni imputabili al soggetto chiamato a rispondere delle condizioni della strada.

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