Una buca piccola, quasi mimetizzata nel pavimento di ciottoli. Tanto da sembrare, a un primo sguardo, una normale irregolarità della strada.
Ma è bastata quella porzione di pavimentazione mancante per far cadere una donna di 51 anni e provocarle conseguenze fisiche destinate a durare nel tempo. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Serena Bordoni Marostica, ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Rimini e ha disposto un risarcimento danni complessivo di circa 9mila euro, oltre interessi e rivalutazione.
L’episodio quasi 6 anni fa
La vicenda risale al 13 gennaio 2021, giorno di mercato settimanale. La donna, assistita nel procedimento dall’avvocato Michele Maresi, stava percorrendo via IV Novembre, nell’area dove sono predisposte le bancarelle, quando è caduta a causa di una buca. Il dissesto, secondo quanto ricostruito dal giudice, non era facilmente percepibile: la posizione e la colorazione della parte di ciottolato mancante potevano infatti far pensare alla continuità del manto stradale.
A confermare le condizioni della strada non sono state soltanto le testimonianze raccolte nel corso del processo. Un ruolo decisivo lo ha avuto anche la relazione della Polizia locale, corredata da fotografie che, secondo il Tribunale, mostrano in modo inequivocabile il cattivo stato della pavimentazione e la presenza della buca.
Il fatto che la donna si fosse rivolta al Pronto soccorso soltanto due giorni dopo la caduta non è stato ritenuto sufficiente a mettere in dubbio il collegamento tra l’incidente e le lesioni riportate.
65 giorni di invalidità
La consulenza tecnica disposta nel processo ha infatti ritenuto l’infortunio compatibile, per dinamica e localizzazione, con i danni riscontrati. La consulenza ha quantificato un periodo di invalidità temporanea complessivo di 65 giorni e ha riconosciuto alla 51enne postumi permanenti alla colonna cervico-dorso-lombare, alla spalla destra e al ginocchio destro, quantificando il danno biologico permanente nel 4%. Sono state inoltre riconosciute 1.200 euro di spese mediche documentate.
Mancata previdibilità
Il punto centrale della decisione riguarda però la prevedibilità della caduta. Per il Tribunale, la donna non avrebbe potuto evitare l’incidente nemmeno adottando la normale attenzione richiesta a chi percorre la strada. La buca, proprio perché poco visibile e inserita in una pavimentazione apparentemente continua, costituiva un’insidia non prevedibile.
La responsabilità dell’ente proprietario della strada è stata quindi riconosciuta sulla base dell’articolo 2051 del Codice civile, relativo ai danni provocati dalle cose sottoposte a custodia. Il giudice ha escluso che la condotta della donna potesse avere un ruolo causale nella caduta.