Inconferibilità di Loris Lorenzi: le ragioni dell'autorità anticorruzione

Rimini

IMOLA. C’è l’esposto depositato dal consigliere regionale di Forza Italia Galeazzo Bignami alla Corte dei Conti nel settembre dello scorso anno all’origine della delibera datata 3 agosto scorso con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato l’inconferibilità dell’incarico di amministratore unico di BeniComuni, società partecipata del Comune di Imola, a Loris Lorenzi, in quanto contemporaneamente presidente di Acantho.

E le motivazioni della decisione dell’Anac, che si richiamano tutte al Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile del 2013, sono contenute in una risposta molto puntuale e particolareggiata a una serie di chiarimenti richiesti al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Imola, il Segretario generale Simonetta d’Amore, e che l’Amministrazione ha fornito a maggio.

Secondo il Comune, «un primo ostacolo (al giudizio di inconferibilità, ndr) deriverebbe dalla circostanza che il controllo pubblico dell'ente di provenienza è solo indiretto, in quanto Acantho è controllata non direttamente da enti locali, ma da una società per azioni quotata in borsa, Hera», si legge nella delibera dell’Autorità che ripercorre i diversi argomenti interpretativi prospettati dall’Amministrazione. «In proposito», però, «vi è una precedente pronuncia con la quale si conclude per la sussistenza di una situazione di inconferibilità anche nel caso di un incarico in una società controllata da un ente locale per il tramite di una holding partecipata dallo stesso ente».

Il Comune di Imola «evidenzia, poi, che la compagine pubblica di controllo è formata da una pluralità di enti locali e loro consorzi che appartengono a diverse regioni, non solo Emilia-Romagna, ma anche Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, mentre (il decreto) si riferisce a “province, regioni e forme associative della stessa regione”», aggiunge la delibera dell’Anac. Ma «la presenza largamente minoritaria di enti locali di altre regioni consente di ritenere configurata la condizione fissata dalla norma, cioè che il controllo sulla società sia esercitato dagli enti locali della stessa regione Emilia-Romagna».

Sempre su questo punto, il decreto «esclude l’applicabilità degli articoli in materia di incompatibilità (e non di inconferibilità, ndr) “agli incarichi presso la società che emettono strumenti finanziati quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate”», continua l’Autorità. E «le società con azioni quotate in mercati regolamentati (Hera, ndr) sono cosa diversa dalle società che emettono strumenti finanziati quotati in mercati regolamentati, con la disposizione che esclude solo le seconde e non le prime».

Complessivamente, la conclusione dell’Anac è una e una solamente: «Questa Autorità ha più volte evidenziato l’opportunità di eliminare, tra le cause di inconferibilità per provenienza da cariche politiche, la provenienza da cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui