Si è conclusa con una condanna al risarcimento la causa tra un lavoratore riminese, in servizio presso il punto vendità di Forlì, e la società Mediamarket s.p.a (MediaWorld). Con una decisione del Tribunale di Forlì dei giorni scorsi, il giudice del lavoro Agnese Cicchetti ha ribaltato l’esito di un contenzioso che inizialmente sembrava segnato, revocando la propria precedente ordinanza e riconoscendo l’illegittimità del licenziamento. Sebbene il rapporto di lavoro sia stato dichiarato risolto, l’azienda è stata condannata a versare all’ex dipendente un’indennità di 18 mensilità, oltre al rimborso integrale delle spese legali, sancendo la sproporzione di una sanzione basata su accuse ritenute fragili e generiche.
Le contestazioni
La vicenda prende il via nel 2022 con due contestazioni disciplinari. La prima riguardava la consegna da parte del lavoratore a una collega di un bigliettino pubblicitario per la vendita di dvd pornografici; un gesto che il Tribunale ha ritenuto «disdicevole e imbarazzante», ma punibile con sanzioni molto più lievi del licenziamento, trattandosi di un episodio isolato e privo di contenuti offensivi diretti. Il pilastro principale su cui l’azienda aveva costruito il licenziamento per giusta causa è però crollato sotto il peso della genericità.
La seconda contestazione addebitava al dipendente presunti pedinamenti e una richiesta esplicita di natura sessuale verso un’addetta alle pulizie. Tuttavia, la sentenza ha stabilito che tale accusa fosse nulla per un grave vizio di forma: l’azienda non aveva indicato né date né circostanze precise, parlando solo di “numerose occasioni” avvenute nel tempo.
Difesa e conseguenze
Questa mancanza di precisione ha violato il diritto di difesa del lavoratore, poiché gli ha impedito di fornire alibi o spiegazioni puntuali. Inoltre, le testimonianze raccolte durante il processo sono risultate vaghe e riferite a fatti che sarebbero accaduti anni prima rispetto alla contestazione del 2022, rendendo l’accusa non solo indimostrata, ma anche tardiva e quindi inutilizzabile secondo i principi del diritto del lavoro.
Oltre alla battaglia legale, il peso di queste accuse ha avuto pesanti ripercussioni sulla vita privata dell’uomo. Il lavoratore ha visto la propria esistenza sgretolarsi: tutto l’accaduto ha innescato una profonda crisi matrimoniale, culminata in una dolorosa separazione e nel successivo divorzio. A questo si è aggiunto il peso di una grave depressione, conseguenza di un licenziamento che ha cancellato in un istante 15 anni di servizio (dal 2007 al 2022) in cui non aveva mai ricevuto alcun richiamo disciplinare.
Esito finale
Annullata l’accusa di molestie, è rimasto solo l’episodio del bigliettino. E il Tribunale ha chiarito che tale leggerezza non può giustificare la perdita del lavoro dopo tre lustri di carriera. La sproporzione tra l’unico errore accertato e la massima punizione del licenziamento è apparsa evidente.
In conclusione, il processo, istruito secondo il “Rito Fornero”, ha permesso di correggere l’iniziale orientamento del Tribunale. La sentenza sancisce il passaggio alla tutela indennitaria “forte” prevista dallo Statuto dei lavoratori: MediaWorld, pur non dovendo reintegrare l’uomo, è costretta a versare un importante indennizzo economico (18 mensilità) per aver interrotto il rapporto in modo ritenuto dal giudice ingiusto e proceduralmente scorretto.