Una striscia bruna lunga venti metri, quasi tutta al centro della carreggiata. A prima vista poteva sembrare soltanto una diversa colorazione dell’asfalto. In realtà era una macchia d’olio, tanto estesa da provocare la caduta di una motociclista che stava percorrendo la strada. L’incidente risale al 15 settembre 2018, intorno alle 12.10, in via delle Officine, poco prima dell’incrocio con via Pascoli.
Rimini, in scooter scivola su una macchia d’olio: “Hera esclusa dal risarcimento danni”
L’incidente nel 2018
La donna, in sella a uno scooter Kymco People, perse il controllo del mezzo scivolando sulla sostanza oleosa. Nella caduta riportò un trauma indiretto al rachide cervicale e una distorsione al ginocchio sinistro, con lesione del legamento collaterale mediale. Le conseguenze furono permanenti, con postumi quantificati nel 6%.
La vicenda approdò al Tribunale di Rimini, che con la sentenza del 3 ottobre 2023 condannò in solido l’Ente proprietario della strada ed Hera, la società incaricata della gestione dei rifiuti e di alcuni servizi di pulizia stradale, a risarcire la danneggiata con oltre 13mila euro, oltre interessi e spese.
L’appello
Entrambe le parti coinvolte impugnarono la decisione. L’Ente sostenne che la responsabilità del sinistro fosse esclusivamente della conducente e chiese, in subordine, che Hera fosse condannata a tenerlo indenne dalle somme eventualmente dovute. La società, invece, contestò la propria responsabilità, sostenendo di non essere custode della strada.
Posizioni distinte
La Corte d’Appello di Bologna, Seconda sezione civile, con la sentenza presieduta dalla presidente Maria Cristina Salvadori e con Mariacolomba Giuliano come consigliera relatrice e Pietro Iovino come consigliere, ha distinto le rispettive posizioni.
Per i giudici, la presenza dell’olio non poteva essere considerata un caso fortuito senza la prova che la macchia fosse comparsa poco prima dell’incidente, in un momento tale da rendere impossibile intervenire. Un dettaglio è risultato decisivo: circa due ore prima della caduta, la presenza della macchia d’olio era stata segnalata alla Polizia municipale. Inoltre, non risultava provato un recente intervento di pulizia. Escluso anche il concorso di colpa della motociclista: la macchia era difficilmente visibile e occupava quasi tutta la carreggiata di una strada stretta.
Diversa la posizione della società di pulizia. Il suo incarico prevedeva interventi programmati e, per il ripristino della sicurezza stradale in seguito a incidenti, un intervento su specifica richiesta della Polizia municipale. Il suo compito non comportava automaticamente la responsabilità per ogni pericolo presente sull’asfalto. Non essendo stata dimostrata una violazione degli obblighi contrattuali, la società è stata esclusa dalla responsabilità risarcitoria. L’Ente proprietario della strada dovrà quindi sostenere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.