Nuovi e incoraggianti scenari per gli azionisti della vecchia Cassa di Risparmio di Rimini. Il Codacons in una nota annuncia che “è stata depositata in cancelleria la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì a maggio 2026 che riconosce il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli allora azionisti della Cassa di Risparmio di Rimini con condanna alle spese di giudizio della Credit Agricole che si era opposta alle richieste risarcitorie attivate da un ex azionista della Carim spa”.
“Credit Agricole - continua la nota - ha di fatto assorbito la vecchia Cassa di Risparmio di Rimini Spa per cui può essere chiamata in giudizio a rispondere delle pretese risarcitorie degli ex azionisti della stessa in virtù del fatto che le azioni dalla Carim spa furono vendute senza la dovuta informativa con cui si comunicava ai clienti della banca la illiquidità di dette azioni stante la mancata quotazione in borsa di detto titolo che ne limitava la circolazione (compra-vendita) di fatto solo tra i clienti della banca. Il mancato assolvimento di tale obbligo informativo da parte di Carim spa, nella sua funzione di intermediario finanziario, all’atto della vendita del titolo da essa stessa emesso fa sorgere in capo agli acquirenti delle azioni in parola (azioni Carim spa) il diritto al risarcimento del danno subito per la perdita di valore delle azioni”.
Il Codacons ribadisce: ”Il Tribunale di Forlì si è allineato alla giurisprudenza sul punto in diritto del Tribunale di Bari per situazione analoga venutasi a creare a danno degli azionisti della ex Banca Popolare di Bari, aprendo una seria possibilità di risarcimento del danno per chi perse a suo tempo il capitale investito in azioni della Cassa di Risparmio di Rimini. Ora tutti coloro che a suo tempo inviarono la lettera interruttiva dei termini prescrizionali a Credit Agricole come suggerito dal Codacons chiedendo il risarcimento del danno subito potranno prima espletare il tentativo di conciliazione obbligatorio per poi attivare il giudizio anch’essi avanti al Tribunale Civile di Rimini per ottenere il proprio risarcimento del danno mentre potranno agire direttamente in sede giudiziale coloro che hanno già attivato in questi anni il tentativo di mediazione che ha al pari della raccomandata un effetto interruttivo dei termini prescrizionali”.