Ecco come è regolato l’indennizzo ai concessionari uscenti nelle linee del Ministero per i bandi per l’affidamento delle concessioni demaniali.
L’indennizzo previsto dall’art. 4, comma 9, della legge 118/2022 è la somma che il concessionario subentrante versa a quello uscente per compensare gli investimenti non ancora ammortizzati, compresi quelli dovuti a eventi calamitosi o a nuovi obblighi di legge, al netto di eventuali aiuti pubblici non restituiti, più una quota per garantire all’uscente un’equa remunerazione degli investimenti degli ultimi cinque anni.
Prima della pubblicazione del bando, l’ente concedente deve invitare i concessionari uscenti a manifestare interesse per la perizia di stima. Se l’uscente non la richiede, indennizzo e valore dei beni restano a zero, pur restando obbligato a comunicare i lavoratori per cui quell’attività è la fonte di reddito prevalente. Se la richiede, la perizia è a suo carico e viene redatta da un professionista (o collegio) scelto tra cinque nomi indicati dal CNDCEC, secondo le relative Linee Guida allegate al bando-tipo; la perizia indica anche il numero di quei lavoratori, utile poi come criterio premiale per il subentrante.
Il pagamento avviene in due tranche: almeno il 20% all’aggiudicazione, il saldo entro sei mesi.
L’indennizzo si collega ad altri istituti: concorre alla base di calcolo della cauzione provvisoria (2% insieme a canone e beni acquistati) e della cauzione definitiva (mai inferiore a due annualità di canone più il residuo da versare). Va distinto dall’accordo di cessione dei beni amovibili (art. 17), che è invece una compravendita facoltativa premiata nell’offerta tecnica. Infine, sempre l’indennizzo funge da base d’asta per l’offerta economica, dove il concorrente può proporre un rialzo, pesato però al massimo per il 10% del punteggio tecnico.