Rimini, "ostentare i rapporti con le amanti rientra tra i maltrattamenti in famiglia"

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Anche all’interno della convivenza e delle unioni civili, dunque fuori dal vincolo del matrimonio, l’ostentazione dei tradimenti ora è un maltrattamento. «L’ostentazione dei rapporti con altre donne, accompagnata dal disprezzo per la compagna con la quale c’è uno stabile rapporto di convivenza, rientra nel reato di maltrattamenti in famiglia». Lo spiega l’avvocata Chiara Baiocchi del foro di Rimini, esperta in diritto matrimoniale, adducendo a una nuova sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza 41.568. Una nuova pronuncia che oggi consente di chiedere il risarcimento alla controparte che, tradendo, crea alla vittima un danno, o meglio sofferenza riconducibile a un vero e proprio maltrattamento. «Una mia cliente si è trovata ripetutamente sola, con due bambini, mentre il compagno passava la notte fuori dicendo che stava lavorando, quando invece era con l’amante. Non solo: nonostante lei avesse appena subito due pesanti lutti, lui continuava imperterrito con i tradimenti, mortificandola e denigrandola. Addirittura, una volta scoperto, lui l’ha schernita anche davanti all’amante, dicendole che non avrebbe potuto ottenere nulla visto che non erano sposati». In questo caso, oltre alla richiesta di risarcimento avanzata in forza del maltrattamento, «la mamma dei bambini ha ottenuto l’assegnazione della casa familiare e il mantenimento per i minori».


Niente obbligo di fedeltà

L’avvocata Baiocchi precisa che l’illecito si ravvisa nonostante la legge sulle unioni civili non preveda un obbligo di fedeltà, «essendo un rapporto che si può rompere in qualunque momento». «Esiste però – sottolinea – un obbligo di rispetto reciproco, che viene meno quando la partner viene umiliata, perché informata, con arroganza, della presenza di altre donne. Comportamenti ai quali i giudici di legittimità danno un peso nel confermare la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia». Nel mirino della Suprema corte, spiega ancora la legale, erano finiti «due episodi di violenza fisica, avvenuti nell’ambito di una relazione conflittuale e burrascosa». La Cassazione, nel confermare la condanna, ha valorizzato «le vessazioni, la violenza e le ingiurie nei confronti della convivente. Condotta nella quale rientra a pieno titolo l’ostentata frequenza dei rapporti con altre donne».

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