Rimini, il Tar: "Legittima la partecipazione del Comune ad Ieg"

 Nuovo via libera da parte del Tar dell'Emilia-Romagna al possesso da parte del Comune di Rimini di una partecipazione in Italian exhibition group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. Il Tribunale ha infatti respinto il ricorso presentato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato contro il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie di Palazzo Garampi per il 2020, confermandone integralmente la validità. La sentenza del 9 marzo scorso fa il paio con quella emessa nel dicembre 2020 in merito all'analogo ricorso sempre presentato da Agcm. Secondo la quale, spiega il Comune di Rimini, il piano di razionalizzazione, "non occupandosi di Ieg, ne autorizzava implicitamente la detenzione delle partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale".

Secondo l'Autority queste partecipazioni dovevano viceversa "essere dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici". Nella sentenza i giudici ribadiscono invece il corretto operato dell'amministrazione comunale: tra i vari aspetti sottolineano preliminarmente come debba essere escluso il "controllo pubblico congiunto" dei tre soci pubblici, Comune, Provincia e Camera di Commercio, sulla Rimini Congressi e, attraverso questa, sulla società fieristica; in secondo luogo evidenziano che la norma in materia "ammette testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale prevalente e non già esclusivo la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente".

Dunque "la lettura restrittiva pervicacemente sostenuta dall'Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma". Le attività di allestimenti, aggiunge ancora il dispositivo, sono "legittimamente svolgibili, anche attraverso società partecipate, dalle società fieristiche senza alcuna possibile alterazione della concorrenza e dunque non sussistano motivi, per Ieg, di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite".

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