Riccione, in bici durante il Covid: “Multa annullata, era in buona fede”

Era in bicicletta, con la mascherina sul viso, e a un certo punto si era fermata per riprendere fiato. Si trovava a circa due chilometri dalla propria abitazione, a Riccione, quando il 13 marzo 2021, alle 18.25, era stata controllata dalla Polizia locale. Una presenza fuori casa che, nel pieno delle restrizioni anti-Covid, le era costata una sanzione amministrativa di almeno 400 euro. Oltre cinque anni dopo, quella multa, però, con la sentenza del giudice Giovanni Maria Cavo, è stata definitivamente annullata dal Tribunale di Rimini, che ha rigettato l’appello presentato contro la decisione del giudice di pace, confermando l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa nel dicembre 2023.

La controversia

La vicenda ruota attorno a un dettaglio tutt’altro che secondario: il confine, allora difficile da interpretare, tra uno spostamento vietato e l’attività motoria consentita dalle regole emergenziali. Nel verbale gli agenti avevano annotato di aver trovato la donna seduta, con la mascherina, in viale Dante Alighieri, all’altezza di viale Bellini. La contestazione riguardava il mancato rispetto delle misure regionali di contenimento del contagio. La donna aveva però spiegato fin dal controllo di essersi fermata durante una pedalata per riprendere fiato, anche perché indossava la mascherina mentre andava in bicicletta.

Il Tribunale ha ritenuto che il verbale consentisse di comprendere l’addebito, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, che lo aveva annullato per la genericità della contestazione. La decisione viene però confermata per un’altra ragione: l’assenza di colpa della donna, che aveva agito in buona fede. Il Dpcm del 2 marzo 2021 consentiva infatti l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e quella sportiva all’aperto, purché individuale e nel rispetto delle regole previste.

Rispettata la “prossimità”

Ma cosa significava esattamente “in prossimità”? Per il giudice, la norma lasciava inevitabilmente margini di interpretazione. E due chilometri, se percorsi in bicicletta, non rappresentavano necessariamente una distanza incompatibile con quel requisito.

Nessuna condotta pericolosa

A fare la differenza sono stati anche altri particolari: la donna era sola, indossava la mascherina e si era seduta soltanto per riposarsi. Nessun elemento, secondo la sentenza, indicava una condotta pericolosa o una volontà di sottrarsi alle restrizioni. Il giudice ha richiamato i principi sulla buona fede negli illeciti amministrativi, sottolineando la difficoltà di interpretare e applicare quelle regole nei mesi più delicati della pandemia. Anche le spese legali di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. La multa è dunque annullata, perché, in quelle circostanze, non era ragionevole considerare colpevole una donna che stava pedalando, con la mascherina, a due chilometri da casa.

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