Riccione, Angelini torna sindaca, le motivazioni del Consiglio di Stato: “Irregolarità non sostanziali”

Riccione
  • 02 novembre 2023

La tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato, che ribalta quella del Tar dell’Emilia-Romagna, ha riproposto alla guida di Riccione la coalizione di centrosinistra capitanata da Daniela Angelini. Una vicenda che si è protratta oltre un anno, dalle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, con conseguente ricorso presentato dai partiti usciti sconfitti dalle urne accolto dal Tar regionale per una serie di anomalie nel conteggio e scrutinio delle schede, con tanto di schede ballerine e viaggio di buste tra sezioni. A seguire un secondo ricorso, questa volta da parte di chi governava la città, contro la sentenza del Tribunale amministrativo e infine il Consiglio di Stato che rimette a posto le cose come prima.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Come si legge infatti nelle 23 pagine della sentenza, “le irregolarità emerse, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non possono essere considerate sostanziali e talmente gravi da inficiare il risultato elettorale”. Più nel dettaglio, si tratta di “errori in urna”, vale a dire schede scrutinate in più o in meno rispetto ai votanti verbalizzati, ed “errori fuori urna”, schede autenticate o consegnate verbalizzate in più o in meno rispetto alle schede conteggiate dalla verificazione. Nel primo caso si contano quattro errori in tre sezioni che si configurano però come “irregolarità da ricollegare a un mero errore di verbalizzazione”.

Nel secondo caso sono 22 errori in sei sezioni, tuttavia, anche se, come rileva il Tar, “la pretesa inesperienza” dei presidenti di sezione, in molti al’esordio, “non è di per sé causa di giustificazione o di loro sterilizzazione”, anche in questo vanno considerate “di carattere puramente formali”. Insomma, “meri errori di verbalizzazione” e infatti c’è “sempre una piena corrispondenza nelle schede riconteggiate nelle sezioni oggetto di contestazione”. Senza dimenticare, esplicita ancora la sentenza, che “le irregolarità di verbalizzazione possono giustificare l’annullamento delle elezioni solo quando la non corrispondenza numerica fra schede autenticate, schede votate e non utilizzate sia sul piano quantitativo significativa: il che non si rinviene”. Ci sono infatti 26 schede in meno rispetto alle 48 che hanno garantito la maggioranza del 50% ad Angelini. Insomma, si legge sempre nella sentenza, “le irregolarità di verbalizzazione non possono condurre, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, all’annullamento delle elezione, non accompagnandosi nel caso di specie ad altri elementi sintomatici della alterazione o della compressione della libera espressione del voto”. E “tanto più in considerazione della loro obiettiva minima rilevanza”.

Le “schede ballerine”

Il ricorso al Tar dell’opposizione si fondava poi anche sulle cosiddette schede ballerine, su un viaggio di buste tra sezione 1 e 2, e sull’apertura anticipata delle urne alla 23. Nel primo caso, per il Consiglio di Stato la presenza di schede ballerine “non può desumersi dalla mera non corrispondenza dei dati elettorali o dagli errori o irregolarità di verbalizzazione”.

Inoltre “non risulta rilevata alcuna irregolarità nelle buste 5/Com delle sezioni 1 e 2” e “non vi è alcun elemento che faccia ipotizzare un inammissibile viaggio”. Invece è “piuttosto verosimile che il disguido si sia verificato all’Ufficio centrale del Tribunale durante le operazioni di riordino delle buste. Il che depone per una irregolarità priva di qualsiasi rilievo sull’esito del risultato elettorale”. Infine l’apertura anticipata delle urne della sezione 23 “non assume alcun valore indiziante di una possibile manipolazione del volto”. L’attività svolta dal presidente, “debitamente verbalizzata, è stata ragionevolmente finalizzata a evitare errori nella successiva fase di scrutinio”. Sia “discutibile” quanto si voglia, si è trattato di una verifica “non necessaria”, non prevista per legge, ma che “di per sé, in mancanza di elementi probatori circa una sua finalità fraudolente, non è idonea a generare alcuna nullità”. La sentenza precisa inoltre che sono “mere suggestioni e illazioni le argomentazioni secondo cui i vizi della verbalizzazione potrebbero nascondere intenti di alterazione delle votazioni. I motivi di censura sotto tale profilo sono infondati”. Dunque, termina, dato che non può comportare l’annullamento delle operazioni di voto la “mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto”, l’appello viene accolto e “deve essere respinto il ricorso di primo grado”. Mentre “la complessità della presente controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui