Due successi in tribunale a Ravenna per gli automobilisti pizzicati da un velox oltre i limiti di velocità. Decisiva, ancora una volta, la distinzione tra dispositivo «omologato» e «approvato». Una differenza che può sembrare formale ma che, secondo la Cassazione, è sostanziale: per accertare validamente un eccesso di velocità non basta che l’apparecchio sia stato approvato, deve essere anche omologato. È su questo principio che si fondano due sentenze depositate il 16 settembre dal Tribunale di Ravenna. Due procedimenti differenti, entrambi relativi a multe elevate nel 2025 attraverso un Velocar arrivati allo stesso risultato: l’annullamento della sanzione.
Nel primo caso il verbale risaliva al 20 aprile 2025. Il Giudice di Pace aveva già dato ragione all’automobilista, annullando la multa perché l’apparecchio non risultava omologato. L’amministrazione aveva presentato appello sostenendo, tra le altre cose, la sostanziale equivalenza tra approvazione e omologazione.
Il Tribunale ha confermato l’annullamento richiamando l’orientamento della Cassazione: si tratta di due procedimenti distinti e l’approvazione non può sostituire l’omologazione richiesta dal Codice della strada. Nel caso esaminato, inoltre, l’amministrazione non aveva fornito la prova dell’omologazione del Velocar.
Più tortuoso il percorso della seconda multa, elevata il 18 luglio 2025. In questo caso il Giudice di Pace di Lugo aveva dato inizialmente torto all’automobilista. Pur prendendo atto della giurisprudenza sull’omologazione, aveva ritenuto sufficiente che il Velocar fosse stato sottoposto alla verifica periodica di funzionamento, cioè alla taratura, meno di un anno prima dell’infrazione. Il Tribunale di Ravenna ha ribaltato la decisione: la taratura serve a verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio, ma non può sostituire l’omologazione. Anche il secondo verbale è stato quindi annullato.
C’è però un elemento che potrebbe cambiare lo scenario per le multe più recenti. Nel frattempo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto sulla materia con il decreto del 9 giugno 2026. Il provvedimento viene richiamato in entrambe le cause, ma il Tribunale lo considera irrilevante per una ragione precisa: le multe risalgono al 2025.
Il decreto, scrive il giudice in entrambe le sentenze, è «inapplicabile ratione temporis», essendo successivo ai verbali contestati. Non può in sostanza essere utilizzato retroattivamente. Le due decisioni riguardano così il contenzioso nato prima della nuova disciplina; per gli accertamenti successivi al decreto, invece, la questione dell’omologazione dovrà essere valutata alla luce delle nuove regole.