Ravenna, positivo alla cannabis e col foglio rosa, vince la causa contro l’assicurazione

Ravenna
  • 06 luglio 2026

Il foglio rosa costituisce un titolo valido per la guida e, da solo, non può essere utilizzato da una compagnia assicurativa per negare l’indennizzo previsto da una polizza infortuni. Inoltre, la sola presenza di metaboliti della cannabis nelle urine non basta a dimostrare che il conducente fosse in stato di alterazione al momento dell’incidente. Sono i principi affermati dal Tribunale civile di Ravenna in una sentenza con la quale una compagnia assicurativa è stata condannata a risarcire un motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

Il giudice Adriana Forastiere ha riconosciuto al motociclista un indennizzo complessivo di 21.665 euro, di cui 21 mila euro per l’invalidità permanente e 665 euro per il rimborso delle spese mediche, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

L’incidente e il rimborso negato

La vicenda risale al 4 settembre 2021. L’uomo, mentre viaggiava in sella alla propria moto assicurata con una polizza contro gli infortuni del conducente, cadde rovinosamente dopo aver incontrato un ostacolo sulla carreggiata, riportando gravi lesioni. Presentata la richiesta di indennizzo, la compagnia assicurativa aveva però respinto la pratica sostenendo che non ricorressero le condizioni previste dal contratto.

Due, in particolare, le motivazioni del rifiuto. La prima riguardava il fatto che il motociclista fosse in possesso del solo foglio rosa e non della patente di guida. La seconda era legata agli accertamenti eseguiti dopo il sinistro, dai quali erano emerse tracce di cannabinoidi, circostanza che, secondo l’assicurazione, avrebbe fatto scattare la clausola contrattuale che esclude la copertura nei casi di infortunio causato dall’uso di sostanze stupefacenti.

Foglio rosa e patente

Entrambe le eccezioni sono state respinte dal Tribunale. Sul primo punto, il giudice osserva che il foglio rosa, disciplinato dal Codice della strada, costituisce un titolo abilitativo alla guida a tutti gli effetti, sia pure con le limitazioni previste dalla legge. Di conseguenza, le clausole della polizza che richiedono il possesso della patente o della prescritta abilitazione devono essere interpretate ricomprendendo anche il foglio rosa. La sentenza evidenzia inoltre che la compagnia conosceva perfettamente la posizione dell’assicurato, indicato espressamente nel contratto come conducente designato, e non poteva quindi contestare successivamente il titolo di guida per escludere la copertura assicurativa.

Tracce di cannabis

Anche la questione relativa al presunto consumo di sostanze stupefacenti è stata approfondita attraverso una consulenza tecnica d’ufficio. La decisione sottolinea come il test di conferma effettuato sul sangue fosse risultato negativo, mentre la positività riscontrata nelle urine riguardava esclusivamente un metabolita inattivo del thc, rilevabile anche molti giorni dopo l’eventuale assunzione. Secondo il consulente nominato dal Tribunale, tale dato non consente di affermare che il conducente fosse in stato di alterazione psicofisica al momento dell’incidente.

Un elemento ritenuto decisivo è rappresentato anche dalla documentazione sanitaria raccolta subito dopo il sinistro. La scheda compilata dal personale del 118, infatti, non riportava alcun segno clinico riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Invalidità permanente

La consulenza medico-legale ha inoltre quantificato nel 21% l’invalidità permanente riportata dal motociclista, escludendo collegamenti con precedenti patologie o altri infortuni.

Da qui la condanna della compagnia assicurativa al riconoscimento dell’indennizzo previsto dal contratto, oltre al rimborso delle spese mediche ritenute documentate e pertinenti.

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