Ravenna, l’Inps chiede indietro oltre 16mila euro. Lui fa ricorso e vince: non dovrà nulla

Ravenna
  • 26 ottobre 2026

RAVENNA - L’Inps gli chiedeva indietro più di sedicimila euro di assegno sociale, ritenendo la somma incassata indebitamente. Lui si è opposto e il tribunale civile di Ravenna gli ha dato ragione: non dovrà restituire nulla. A decidere è stato il giudice della sezione lavoro Roberto Savino, che con la sentenza del 19 ottobre ha dichiarato non dovuta la somma di 16.646,67 euro richiesta dall’istituto. Al centro della controversia ci sono i redditi familiari del beneficiario e le informazioni già comunicate al fisco, che l’ente avrebbe potuto acquisire prima di procedere al recupero.

L’uomo, titolare dell’assegno sociale dal maggio 2022, aveva ricevuto nel novembre 2024 un provvedimento di rideterminazione della prestazione, con la richiesta di restituire quanto percepito indebitamente nel 2022. Secondo la ricostruzione dell’Inps, al momento della liquidazione era stata considerata l’indennità di disoccupazione della moglie. La donna aveva poi iniziato una nuova attività lavorativa, che il marito non aveva comunicato all’istituto. Solo nel 2024, attraverso l’esame delle dichiarazioni fiscali, l’ente aveva rilevato il superamento della soglia reddituale.

Il ricorrente, assistito dall’avvocato Domenico Raffaele Addamo, non ha contestato che i redditi fossero superiori ai limiti previsti. Ha invece sostenuto che le somme non potessero essere recuperate, trattandosi di una prestazione assistenziale e in assenza di dolo. Una distinzione decisiva per il tribunale: il superamento della soglia non comporta automaticamente l’obbligo di restituire tutto quanto già ricevuto. Per le prestazioni assistenziali, ricorda il giudice richiamando la giurisprudenza, «di regola non sono ripetibili le somme ormai versate, salvo eccezioni». Il recupero può riguardare quanto erogato dopo il provvedimento che accerta la perdita dei requisiti, mentre per il periodo precedente occorre valutare l’eventuale dolo e la possibilità di tutelare l’affidamento del beneficiario.

In questo caso, marito e moglie avevano regolarmente dichiarato al fisco i propri redditi. Lo stesso istituto aveva individuato l’indebito consultando quelle dichiarazioni, senza contestarne ritardi o irregolarità. Per il giudice, dunque, «non vi era obbligo per il ricorrente di presentare autonoma e specifica dichiarazione». L’ente avrebbe potuto acquisire le informazioni attraverso gli strumenti a sua disposizione.

La sentenza esclude quindi il dolo e rileva che non emerge «alcun elemento che possa far negare l’affidamento» del beneficiario. La richiesta riguardava inoltre somme del 2022, precedenti all’accertamento del novembre 2024: per questo i 16.646,67 euro non dovranno essere restituiti. L’Inps è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.101 euro, oltre Iva e contributo previdenziale.

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