Ravenna, diventa maggiorenne e gli negano il permesso di soggiorno, il Tar: “Avete sbagliato”

Shah Zaib potrà provare di nuovo a vedere il suo permesso di soggiorno per minore trasformato in permesso per attesa occupazione. Il Tar dell’Emilia-Romagna ribalta infatti la decisione della Questura di Ravenna che l’1 dicembre scorso ha rigettato l’istanza, in mancanza di una copia del documento di riconoscimento, non consegnata nemmeno dopo il preavviso di rigetto. Zaib ha infatti esibito solo un certificato di nascita senza postille, né legalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica italiana in Pakistan che ne assicurasse la genuinità. Ma le responsabilità non sono sue e i giudici, al termine della camera di consiglio di ieri mercoledì 21 febbraio, accolgono il ricorso. Il provvedimento della Questura ravennate, infatti, si legge nella sentenza, “appare frutto di una non corretta valutazione di quanto comunicato in sede di partecipazione al procedimento”. Ex lege, la richiesta di parere, necessaria per ottenere la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, deve essere corredata da “copia del passaporto o attestato di identità rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine”, così come con “altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto”.
Dunque è possibile dimostrare l’identità “mediante atti equipollenti al passaporto, alla categoria dei quali non può che essere ricondotta la carta d’identità rilasciata dal Consolato Pakistano a Milano depositata e corredata del certificato di nazionalità pakistana”. Nello specifico “il primo di tali documenti risulta essere stato rilasciato il 15 novembre 2023, dunque ragionevolmente prima della notificazione del decreto censurato”. C’è inoltre la dichiarazione della cooperativa che ha accolto e seguito il minore che attesta “l’avvenuta presentazione, il 15 giugno del 2022, dell’istanza per il rilascio da parte del Consolato pakistano di un documento idoneo a comprovare i dati anagrafici del ricorrente”. Presupposto per ottenere il passaporto, “quale può essere qualificata la carta d’identità pakistana”. Durante il procedimento sono anche state messe in luce “le difficoltà incontrate per ottenere il documento”. I giudici del Tar sottolineano che “tutto ciò avrebbe richiesto una sospensione dell’iter in attesa del completamento delle operazioni di competenza del consolato e della possibilità di esibire un documento conforme a quanto richiesto”. Da qui “l’illegittimità della conclusione del procedimento”, dato che i ritardi non dipendono dal ricorrente ma dall’autorità consolare, l’annullamento dell’atto impugnato e l’invito alla Questura di “procedere a un nuovo esercizio del potere sulla scorta della documentazione esibita nel procedimento e di quella depositata in atti”.