Gli otto infettivologi dell’ospedale indagati per i presunti falsi certificati anti-rimpatrio avrebbero firmato referti di inidoneità a fronte di insufficienti dati sanitari a disposizione, poco tempo per le visite e patologie sospette. Parole loro. Così le dichiarazioni spontanee depositate nelle memorie difensive durante gli interrogatori preventivi della scorsa settimana non farebbero che confermare le accuse.
Sembra un paradosso. Eppure il ragionamento del giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek è lineare: cercando di giustificare le inidoneità alla vita in comunità ristretta attestate nei confronti degli stranieri visitati tra settembre 2024 e gennaio 2026, da un lato i dottori avrebbero confermato la sussistenza del reato di falso ideologico ipotizzato dalla Procura, e dall’altro avrebbero reso attuale il pericolo di reiterazione. Avrebbero inoltre infranto l’obbligo deontologico di curare i pazienti, limitandosi a dichiararli inidonei senza disporre ulteriori accertamenti o prese in carico. Ecco perché il gip ha deciso di sospendere per 10 mesi tre dottoresse e vietare l’attività di certificazione agli altri cinque.
Le “ragioni” dei medici
Tra i medici una ha ribadito la genuinità del certificato emesso, sostenendo di avere “applicato i principi di deontologia medica e i principi di cura e tutela del paziente, sulla base delle informazioni di cui disponevo in quel momento”.
Una collega ha invece richiamato l’accordo siglato tra la Prefettura di Ravenna e l’Ausl Romagna nel 2022 che farebbe riferimento alle linee guida stilate dall’Istituto superiore di Sanità e dall’Istituto Nazionale per la Promozione della salute dei migranti. Tale protocollo sarebbe stato avvallato anche dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (Simm), quest’ultima emersa anche nelle chat tra i medici acquisite dagli inquirenti della Squadra mobile nel corso della perquisizione in reparto del 12 febbraio. Sarebbe stata diffusa proprio dalla Simm la bozza utilizzata dagli operatori ravennati per certificare le inidoneità.
E ancora, un altro infettivologo ha tirato in ballo problemi di comprensione durante la visita, sostenendo che “oggettivamente non mi è stato possibile raccogliere alcun dato clinico per la presenza di una barriera linguistica completa”, arrivando a giudicare l’accertamento una “non visita”. Avrebbe inoltre sostenuto di essersi sentito obbligato a non effettuare ulteriori esami per paura di essere denunciato per interruzione di pubblico servizio. Quanto a un’inidoneità certificata per sospetta “malattia tubercolare” in contrasto con l’esito di radiografia e test ematici, ha spiegato di avere ritenuto la destinazione finale del paziente come parte integrante della valutazione medica.
Le contraddizioni
Arriviamo infine al ragionamento del giudice. «L’indisponibilità di dati sanitari per omesso espletamento dei dovuti accertamenti non giustifica l’emissione di un certificato d’inidoneità», dato che «il compito del medico è proprio quello di accertare l’esistenza di patologie incompatibili con la vita in comunità ristretta». E il mancato approfondimento delle visite non può essere giustificato con la mancanza di tempo «atteso che nessuna disposizione ha introdotto un termine perentorio entro il quale il sanitario deve emettere la valutazione». Ecco perché le dichiarazioni spontanee - conclude - confermano «la sussistenza del reato di falso».
Costante in tutte (o quasi) le dichiarazioni degli operatori sanitari, è infine il riferimento alla deontologia professionale. Codice etico, tuttavia violato, secondo il giudice, arrivando perfino a divulgare dati sensibili dei pazienti inviando i referti al referente della Simm, il dottor Nicola Cocco, ai fini di una “mappatura” delle inidoneità. Da qui il ravvisato «pericolo di reiterazione», considerato che gli indagati non si sono posti «minimamente il problema della violazione della legge penale - ribadisce il gip - da loro del tutto ignorata».