Ravenna, camicia sbottonata e pennichelle in ufficio. Licenziato due volte, vince la causa

Ravenna
  • 01 novembre 2023

Prima gli è stato contestato di essere entrato in azienda con la camicia sbottonata, a torso nudo; una sciatteria sommata a una presunta inerzia nello svolgere mansioni ritenute urgenti, come disattivare uno specifico allarme. La conseguenza? Licenziamento in tronco. E uno. A cui ne è seguito un altro, questa volta per un sonnellino in orario di lavoro e per essersi dilungato in telefonate private. Entrambi i provvedimenti disciplinari presi dalla Cray Valley Italia, azienda inserita nel polo chimico ravennate, sono però stati annullati. Licenziamenti ritenuti ingiusti, probabilmente legati al fatto che il lavoratore era un rappresentante sindacale. Lo ha deciso in prima battuta il giudice del lavoro del tribunale di Ravenna Dario Bernardi, e in secondo grado anche la corte d’appello di Bologna, che lunedì ha respinto il reclamo dell’azienda, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Due licenziamenti

Il contenzioso nasce nell’estate del 2021, alla luce di due lettere di licenziamento recapitate al lavoratore il 9 agosto e il 7 settembre. Il primo si richiamava al “regolamento vestiario personale”, accusando il dipendente, capoturno e addetto alla sala controllo, di essere stato visto «con la camicia completamente sbottonata e il petto nudo». Lo avrebbe notato - così contestava la direzione - non un semplice collega, ma un ispettore di un’azienda partner in visita per un’ispezione finalizzata al rilascio di una particolare certificazione. Gli si attribuiva poi un’altra “figuraccia” avvenuta il giorno stesso: avere reagito per due volte in ritardo di fronte a un allarme classificato “ad alta priorità”.

Quanto al secondo licenziamento, riportava un ritardo di mezzora e due episodi nei quali si era addormentato, costringendo un collega a coprirlo per sorvegliare l’impianto e a svegliarlo prima di uscire dall’ufficio. Sul punto, il tribunale di Ravenna aveva accolto il ricorso del lavoratore, assistito dagli avvocati Barbara Grassi ed Elisa Salerno, sostenendo che «la natura discriminatoria del recesso fosse legata al «fortissimo contrasto» nato l’anno precedente (...) tra il lavoratore quale Rsu e il legale rappresentante», al quale si erano aggiunte valutazioni negative redatte nei suoi confronti l’anno seguente e un successivo «demansionamento protrattosi per circa tre anni». L’esito della causa in primo grado aveva bollato il licenziamento per giusta causa come «discriminatorio», imponendo la reintegra e il risarcimento del danno.

L’appello

Decisione tuttavia impugnata dalla Cray Valley, rappresentata dall’avvocato Andrea Patrizi, rimarcando tra i vari motivi di ricorso che l’azienda non avrebbe in alcun modo cambiato il proprio atteggiamento nei confronti del dipendente con l’inizio della sua attività sindacale. Nessuna breccia, tuttavia, sui giudici felsinei: gli episodi contestati nel primo provvedimento non sono gravi al punto da legittimare un licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro, si legge nella sentenza vergata dal giudici Carlo Coco e Luca Mascini. Sarebbe bastata «la sola sanzione conservativa». Quanto al secondo episodio, gli addebiti ritenuti «generici» in primo grado, sono stati considerati «del tutto infondati», trattandosi di «meri colpi di sonno della durata non certo lunga». E l’uso del telefono - concludono le motivazioni - «era del tutto tollerato».

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