Procedure di Gestione della crisi di impresa

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L’ istituto della transazione fiscale regolato dall’art. 182 ter della Legge Fallimentare rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente che si colloca nell’ambito del concordato preventivo, di cui all’art. 160 L.F. e ss e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, art. 182 bis L.F. e ss. Nell’ambito delle “procedure di gestione della crisi di impresa”, in considerazione dell’emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19, è nuovamente intervenuto il legislatore, con l’art. 3, co.1-bis del D.L. n. 125/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.11.2020, n. 159, che ha quindi modificato l’art. 180, co. 4, L.F. e l’art. 182 bis L.F. Più nello specifico la “transazione fiscale” rappresenta una procedura che consente al contribuente di poter beneficiare di un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario. La transazione fiscale si pone quindi come strumento diretto a trovare una soluzione condivisa tra imprese ed Amministrazione finanziaria, al fine di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali. La novella consente dunque al Tribunale la facoltà di omologare il concordato preventivo, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora più conveniente rispetto alla procedura di liquidazione, anche in mancanza di voto o adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria, sempreché la posizione del fisco e degli enti previdenziali risulti essere determinante ai fini del computo delle maggioranze.

Si tratta di uno strumento innovativo che consente il parziale superamento del principio di indisponibilità del credito erariale, in ragione della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale. A presidio della correttezza dell’operazione è prevista la “relazione di attestazione del professionista” finalizzata a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante un piano diretto al riequilibrio della situazione economico-finanziaria ed al risanamento dell’impresa. La relazione di attestazione è dunque un documento idoneo a far acquisire al piano proposto dall’impresa un valore presuntivo, con specifico riferimento alla sua fattibilità ed alla sua convenienza. L’attestatore è difatti investito del compito di condurre un’analisi dei dati contabili dell’azienda, con particolare riferimento a quelli che sono direttamente assunti a base della realizzazione del piano. A seconda della dimensione dell’impresa, lo stesso professionista assumerà “presidi” finalizzati al controllo interno e all’individuazione dei principali rischi aziendali quali i c.d. control risk, ineherent risk, detection risk. La stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta a tal riguardo, evidenziando che la validazione delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, che rappresentano i dati di partenza del programma di risanamento o liquidazione, costituisce una forma di garanzia volta ad attestare che le stesse siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione dell’azienda e della presumibile evoluzione della gestione.

Sulla base di quanto contenuto nel piano, l’attestatore è chiamato ad accertare che i fattori di criticità siano stati puntualmente individuati e che, data la loro struttura ed intensità, sia possibile superarli. La relazione di attestazione deve pertanto confermare che i meccanismi causali posti a fondamento dell’“action plan” siano idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati, suffragandone la coerenza interna, in quanto deve essere verificata la compatibilità tra le previsioni contenute nel piano ed i risultati storicamente conseguiti dall’impresa. Deve essere parimenti garantita la coerenza esterna, in quanto deve essere verificato che le ipotesi relative alle variazioni del contesto economico in cui opera l’impresa siano confermate dai dati provenienti da fonti esterne ed attendibili quali pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, primarie società di consulenza, e simili. È dunque evidente che ai professionisti attestatori spetta un compito delicato, impegnativo, e fondamentale ai fini del buon esito della procedura in esame.

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