Prima casa sequestrabile in caso di reati fiscali

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Può essere sequestrata la prima casa del contribuente che risulti accusato del reato di omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000) ed emissione di fatture false (articolo 8 del d.lgs. n. 74 del 2000). È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, la quale, con la sentenza n. 35809 del 30 settembre 2021, ha respinto il ricorso del soggetto nei cui confronti era stato eseguito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, a fronte dei reati di natura penale – tributaria allo stesso contestati. I giudici della Suprema Corte hanno rammentato che secondo il loro ormai consolidato insegnamento il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 602 del 1973 (che impedisce l’espropriazione forzata dell’unico immobile di proprietà del contribuente, purché si tratti di un immobile di cui alle categorie catastali A/8 e A/9, sia adibito ad uso abitativo e in esso lo stesso risulti risiedervi anagraficamente) opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato. Inoltre, nel caso in esame i giudici di legittimità hanno specificato che non è applicabile il principio per cui la disposizione di cui all’art. 52, primo comma, lettera g), del D.L. n. 69 del 2013 - che vieta all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere alla espropriazione della “prima casa” del debitore – preclude l’applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell’abitazione del soggetto indagato per il delitto di cui all’art. 11, co. 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso mediante l’alienazione simulata del cespite immobiliare, atteso che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (previsto dal citato articolo 11) è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, la quale, tuttavia, per quanto riguarda la prima casa risulta a monte già vietata dalla disposizione normativa di riferimento. Il principio in richiamo deve essere tenuto in debita considerazione, dovendosi ritenere ormai pacifico l’assunto secondo il quale le tutele riservate all’unico immobile del contribuente (a condizione che esso vi risieda) a fronte di debiti erariali non trovano applicazione laddove le contestazioni fiscali siano connesse a reati di natura penale tributaria.

* Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

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