Nullo l’accertamento se il fisco non produce in giudizio la Cad

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C ade l’avviso di accertamento qualora il fisco non produce in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata recapitata al contribuente assente. È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, in accoglimento del ricorso proposto da una contribuente che chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento finalizzata alla riscossione delle imposte contestate mediante un avviso di accertamento che, tuttavia, non risultava ritualmente notificato. La questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi nel tempo sull’argomento. Difatti, un primo orientamento (basato sul dato letterale dell’art. 8, quarto comma, della legge 890 del 1982, nella versione applicabile ratione temporis) riteneva che, in caso di notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento al contribuente assente, la validità della notifica potesse essere dimostrata dall’erario semplicemente producendo l’avviso di ricevimento dell’atto notificato (che conteneva anche l’attestazione della notifica della CAD, ossia, della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito presso il competente ufficio postale degli atti notificandi, come prescritto dall’art. 8, comma 2, seconda parte, legge 890/1982), e non già l’avviso di ricevimento della CAD stessa. Un secondo orientamento, invece, maggiormente garantista, richiedeva che per considerare perfezionata la procedura notificatoria il fisco avesse invece l’onere di produrre l’avviso di ricevimento della CAD, così da consentire al giudice competente di verificare l’effettiva ricezione della stessa. I giudici di legittimità hanno deciso a favore di tale ultimo orientamento, stabilendo che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

La decisione in esame è certamente confortante, in quanto impone all’erario un onere probatorio rigoroso, ma assolutamente giustificato, laddove si consideri che a dover essere dimostrata è la rituale notifica di un atto, vale a dire l’avviso di accertamento, che rischia di compromettere, anche gravemente (a seconda dei casi e delle circostanze), la situazione economico – patrimoniale del relativo destinatario. Al contempo, la sentenza in commento mette finalmente la parola fine ad un contrasto che durava ormai da troppo tempo, disorientando tutte le parti in causa, ivi inclusi i difensori tributari, e, con ogni probabilità, gli stessi giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sulla validità della notifica di un avviso di accertamento del quale si lamentava il mancato ricevimento.

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