Non basta il rapporto di parentela per la confisca

Non è legittima la confisca sul bene immobile donato al figlio del reo, salvo che non si dimostri che si tratta di un trasferimento fittizio finalizzato a ridurre le garanzie del fisco. Si è espressa così la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4456 del 9 febbraio 2022, in tema di reati tributari. La decisione rileva in considerazione del fatto che sovente la confisca per equivalente, e, ancor prima, il prodromico sequestro, vengono eseguiti su beni di proprietà di terzi estranei al reato, in quanto ritenuti nella disponibilità del reo, soprattutto in presenza di un rapporto parentela. Con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che, ai fini della validità della confisca e del prodromico sequestro, è necessario provare e dimostrare che detta disponibilità è effettiva, in quanto coincidente con l’effettività dell’esercizio dei poteri dispositivi. Il caso riguarda un contribuente che, in qualità di legale rappresentante di una S.p.a., veniva imputato per il reato di omesso versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000. L’imprenditore veniva condannato sia in primo grado che in appello. La Corte d’appello disponeva, altresì, la confisca per equivalente su alcuni beni immobili che erano stati donati dall’imputato ai figli.

La decisione veniva impugnata in Cassazione lamentando, tra le altre cose, che i beni sottoposti a confisca non erano nella disponibilità del condannato, ma erano stati donati ai figli, già prima del sequestro. Secondo la tesi difensiva dell’imputato nel giudizio di merito non erano emersi elementi in grado di giustificare la tesi della natura meramente fittizia di tali cessioni. Al riguardo, preme rilevare che l’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede che nel caso di condanna o patteggiamento per un reato tributario è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora la confisca diretta non sia possibile si procede alla confisca di beni, per un valore corrispondente al profitto, di cui il reo abbia la mera disponibilità.

Nel caso di specie la Corte di appello aveva confermato la misura cautelare, ritenendo che si trattasse di una donazione strumentale, volta cioè alla sottrazione di garanzie all’erario, escludendo la buona fede del donante e dei donatari. Tale conclusione, però, non risultava sufficientemente provata, né agli atti risultava una adeguata indagine, in quanto la tesi della natura fittizia del trasferimento si basava sul solo rapporto di parentela tra coloro che avevano ricevuto gli immobili e il reo. Secondo la Cassazione si tratta di una mera ipotesi, priva di ampia affidabilità, posto che il cedente potrebbe avere realmente ceduto il bene, senza averne mantenuto alcuna effettiva disponibilità.

Non vi erano quindi indizi idonei a dimostrare l’effettuazione della donazione in danno del creditore erariale. Peraltro, ove il trasferimento fosse stato fittizio e non reale, doveva essere contestato il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 74/2000. Come detto, si tratta di una pronuncia assolutamente interessante, avendo la Corte opportunamente stabilito che la natura fittizia di un trasferimento immobiliare va dimostrata, non potendosi presumere dal solo rapporto di parentela che lega chi cede e chi riceve.

* Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

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