Calcioscommesse, ecco le squalifiche della Federazione sammarinese

San Marino

SAN MARINO. Decise le squalifiche dalla Federazione sammarinese per il caso del calcioscommesse sul Titano. Gli stop più severi sono stati inflitti a Domenico Giordani, 4 anni e 7 mesi; Alessandro Cuttone, 4 anni e 1 mese e Simone Montanari, 3 anni e 9 mesi. Deferimenti non accolti per Daniele Lusini, Emanuele Brici e Andrea Valentini. Multe salate per Virtus, 5,000 euro e San Giovanni 2.500. 

Ecco la nota ufficiale diramata dalla Fsgc. "Visti i documenti allegati al procedimento disciplinare in oggetto, le memorie depositate dai soggetti deferiti, preso atto della requisitoria della Procura Federale e delle richieste sanzionatorie formulate, preso atto delle difese dei legali delle parti deferite e delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalle stesse
parti deferite e determinato “in continuazione” l’ammontare delle sanzioni ulteriori rispetto all’illecito
disciplinare più grave commesso dal deferito e, ove ne sussistano i presupposti, applicata la riduzione
delle sanzioni ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di Disciplina, la Commissione Disciplinare:
1) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, ed all’art. 5,
comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 3 di squalifica ed € 3.000,00 di
ammenda a carico del tesserato signor Aruci Armando, di cui anni 2 e mesi 9 di squalifica ed €
2.700,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 3 di squalifica ed € 300,00 di
ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
2) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1°, Reg. Disciplina, all’art. 5,
comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 1, comma 4°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione
complessiva di anni 3 e mesi 7 di squalifica ed € 2.500,00 di ammenda a carico del tesserato signor
Bonifazi Luca, di cui anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6,
comma 1°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e
mesi 1 di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 4°;
3) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Brici
Emanuele per la omessa denuncia di cui all’art. 6 comma 3° Reg. Disciplina;
4) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5,
comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di mesi 7 e giorni 15 di squalifica ed €
550,00 di ammenda a carico del tesserato signor Cecchetti Edoardo, di cui mesi 6 di squalifica ed
€ 400,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di
ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°

5) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, ed all’art. 1,
comma 4°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 4 e mesi 1 di squalifica ed €
4.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Cuttone Alessandro, di cui anni 4 di squalifica
ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la
violazione dell’art. 1, comma 4°;
6) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5,
comma 1°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di
ammenda a carico del tesserato signor Dominici Mattia, di cui anni 1 e mesi 9 di squalifica ed €
850,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di
ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°;
7) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, all’art. 5,
comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione
complessiva di anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Esposito
Alessandro, di cui anni 1 di squalifica per la violazione dell’art. 6, comma 3°, mesi 6 di squalifica
ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 6 di squalifica ed € 500,00
di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
8) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Genghini
Gabriele;
9) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 5,
comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 1, comma 4°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione
complessiva di anni 4 e mesi 7 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda a carico del tesserato signor
Giordani Domenico, di cui anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione
dell’art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5,
comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 4°;
10) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di mesi 4 di squalifica a carico del tesserato signor Innocenti William;

11) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 1,
comma 2°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione
complessiva di anni due e mesi 1 di squalifica ed € 1.700,00 di ammenda a carico del tesserato
signor La Monaca Massimiliano, di cui anni 1, mesi 10 e giorni 15 di squalifica ed € 1.550,00 di
ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell’art. 1,
comma 2°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5,
comma 2°;
12) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di mesi 3 di squalifica a carico del tesserato signor Lani Andrea;
13) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Lusini
Daniele per la omessa denuncia di cui all’art. 6 comma 3° Reg. Disciplina;
14) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Manzaroli
Andrea;
15) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di anni 1 di squalifica a carico del tesserato signor Manzaroli Mattia;
16) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di mesi 10 di squalifica ed € 500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Marani
Manuel;
17) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Morganti
Manuel;
18) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 6,
comma 3°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione
complessiva di anni 3 e mesi 9 di squalifica ed € 4.750,00 di ammenda a carico del tesserato signor
Montanari Simone, di cui anni 3 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 3°, e mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
19) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5,
comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 8 di squalifica ed €
800,00 di ammenda a carico del tesserato signor Montebelli Luca, di cui anni 1, mesi 6 e giorni 15
di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di
squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
20) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 5,
comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione
complessiva di anni 1 e mesi 10 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato
signor Nanni Luca, di cui anni 1, mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 700,00 di ammenda per la
violazione dell’art. 6, comma 1°, mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione
dell’art. 5, comma 1° e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione
dell’art. 5, comma 2°;
21) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di mesi 1 di squalifica a carico del tesserato signor Righi Andrea;
22) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 1, comma 4° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di mesi 1 di squalifica a carico del tesserato signor Samateh Karamo;
23) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la
sanzione di anni 3 e mesi 10 di inibizione a carico del tesserato signor Silvi Marchini Filippo;
24) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5,
comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 2 e mesi 4 di squalifica ed €
1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Stefanelli Alex, di cui anni 2, mesi 2 e giorni 15
di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di
squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
25) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, all’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di mesi 10 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Vagnetti Davide, di cui mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 100,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 3°, mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1° e
mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
26) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Valentini
Andrea per la omessa denuncia di cui all’art. 5 comma 2° Reg. Disciplina;
27) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la
responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5,
comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di
squalifica ed € 1.150,00 di ammenda a carico del tesserato signor Valentini Carlo, di cui anni 1 di
squalifica ed € 1.000,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 squalifica ed €
150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
28) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg.
Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Manuel Morganti, ed
irroga la sanzione di € 150,00 di ammenda a carico della società F.C. FIORENTINO;
29) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg.
Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Montanari Simone, ed
irroga la sanzione di € 500,00 di ammenda a carico della società S.S. FOLGORE;
30) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg.
Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Manzaroli Mattia e
Alessandro Cuttone, ed irroga la sanzione di € 300,00 di ammenda a carico della società A.C.
JUVENES - DOGANA;
31) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg.
Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Valentini Carlo e
Marani Manuel, ed irroga la sanzione di € 500,00 di ammenda a carico della società S.S.
MURATA;
32) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg.
Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti
Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli
Andrea e Samateh Karamo, ed irroga la sanzione di € 2.500,00 di ammenda a carico della società
A.S. SAN GIOVANNI33) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg.
Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti Aruci
Armando, Bonifazi Luca, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano,
Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti
Davide ed irroga la sanzione di € 5.000,00 di ammenda a carico della società VIRTUS A.C. 1964;
34) non accoglie il deferimento della società VIRTUS A.C. 1964, di cui alla violazione
dell’art. 3, comma 4°, Reg. Disciplina, per le condotte poste in essere da La Monaca Massimiliano.

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