Elezioni, ora si può solo riflettere

Rimini

SAN MARINO. E’ terminata ufficialmente alle 24 di ieri notte termina la campagna elettorale: candidati e media in silenzio quindi fino l’inizio dello spoglio delle urne. La segreteria di Stato per gli Affari interni spiega, attraverso una nota, l’importanza di rispettare il silenzio elettorale. «La ratio di questa regola, osservata in molti Paesi - chiarisce - è che il cittadino possa riflettere serenamente sul voto che sta per esprimere, infatti questa disposizione trova fondamento nel rispetto della libertà di voto dell’elettore». Così, come previsto dalla legge elettorale, «dalle mezzanotte di sabato 19 novembre alle ore 20 di domenica 20 novembre, cioè fino alla chiusura dei seggi, scatta il divieto per qualsiasi attività di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata». In dettaglio, «non si possono riunire assemblee o comizi, non si può discutere in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sui media dell’opportunità di votare per un partito o per un altro - ricorda la segreteria di Stato - e non può essere svolta nessuna attività di propaganda attraverso qualunque mezzo, compresi volantini, biglietti, manifesti, locandine, veicoli, capi di abbigliamento, accessori, gadget. E ancora: è vietata ogni forma di pubblicità in spazi esterni, anche attraverso altoparlanti e apparecchi sonori, e in spazi privati che consentono una visione esterna pubblica, come finestre e vetrine. Sono esclusi dal divieto solo le normali insegne indicative delle sedi di partito. Naturalmente, il divieto di propaganda elettorale e l’obbligo del silenzio riguarda chiunque e tutte le forme di comunicazione. «I mezzi di informazione - sottolinea la nota - non possono pubblicare foto, simboli ed interventi di liste, coalizioni e candidati nè qualunque altra cosa che interferisca con l’obbligo del silenzio». Ciò vale per la carta stampata, per radio e tv, nonchè per il web.

In particolare, la normativa prescrive che nel giorno della votazione sia vietato l’uso di coccarde, distintivi, veicoli, oggetti di qualunque tipo che possano costituire la manifestazione di una scelta politica. Norme stringenti per i candidati che «non possono sostare all’interno dei seggi e nelle vicinanze, durante l’apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l’espressione del proprio voto». La legge vuole in tal modo «evitare anche il solo sospetto di pressioni - spiega la nota - propaganda e condizionamento verso chi deve esprimere il voto». La segreteria di Stato ricorda inoltre che le violazioni a questa disposizione ed a quella del silenzio elettorale sono punite penalmente. Nella lente poi anche internet, social network e altri sistemi tecnologici: «La legge non dispone espressamente - chiarisce la nota - vale il divieto esplicito di ogni forma di propaganda con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata». I siti internet dei partiti possono essere invece considerati come le sedi virtuali dei partiti stessi, pertanto «chi entra nel sito di sua volontà - spiega la nota - è come se si recasse nella sede fisica. Di conseguenza non è obbligatorio oscurare siti e contenuti». Al contrario, «invece evidente il divieto di invio multiplo di messaggi e l’esecuzione di sondaggi elettorali e politici nei due giorni in questione che ciò avvenga per posta elettronica, sul web o tramite telefono». E ancora: «Social network, forum e blog non possono essere esentati dal divieto, e pertanto nei due giorni del silenzio non deve essere inserito, postato o twittato nulla che possa aver rilevanza elettorale». Questo vale «sia per i partiti che per i singoli candidati e per chiunque altro». Le regole del silenzio elettorale valgono anche all’estero perché «i reati sono puniti a tutela della libertà di voto, diritto che appartiene ai sammarinesi ovunque residenti».

ECCO COME FUNZIONA IL SISTEMA ELETTORALE

SAN MARINO. San Marino è una Repubblica parlamentare, ovvero ha un sistema politico basato sulla democrazia rappresentativa. La volontà popolare, tramite elezioni politiche, viene così affidata al Parlamento (Consiglio Grande e Generale), che è composto di sessanta membri detti consiglieri.
Il Consiglio Grande e Generale nomina, con diverse modalità, i Capi di Stato (Reggenti) e il governo, attribuendo le deleghe ai suoi componenti, i segretari di Stato.
Il sistema di attribuzione dei seggi nel Consiglio Grande e Generale è di tipo proporzionale. Il corpo elettorale costituisce un “collegio unico”, nel senso che la composizione dell’intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati nel complesso di tutte le sezioni elettorali.
Con le Leggi del 2007 e 2008 in materia elettorale, sono stati introdotti alcuni correttivi al sistema proporzionale puro, con l’intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all’elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto.
Tra le principali innovazioni apportate vi è quella che impone alle forze politiche di dichiarare preventivamente al voto con quali alleati si propongono di governare e in base a quale programma.
Per supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili, la legge favorisce la formazione di coalizioni fra liste, fatta salva la possibilità per le liste stesse di presentarsi da sole. Le liste non coalizzate e le coalizioni si impegnano a realizzare un programma di governo da rendere pubblico prima delle elezioni.
E’ previsto anche un premio di “stabilità” - che consiste nell’assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l’obiettivo di garantire la tenuta parlamentare della maggioranza e la durata dell'organo esecutivo nel corso della legislatura.
Inoltre, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove maggioranze cui partecipino forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni. Per tutta la legislatura, pertanto, la composizione della maggioranza rispecchia fedelmente la volontà del corpo elettorale e non può subire variazioni fino a nuove elezioni.
Per contrastare la frammentazione politica la riforma elettorale del 2007 ha istituito il cosiddetto “sbarramento”, e cioè una soglia minima di voti che ciascuna lista deve aver conseguito per poter entrare in Consiglio.
Le consultazioni elettorali si compongono di un primo turno e di un eventuale secondo turno di votazione. Con il primo turno si determinano la consistenza dei partiti all’interno del Consiglio Grande e Generale e i loro rappresentanti nonché la vittoria o meno di una lista/coalizione. Con il ballottaggio si stabilisce quale delle due formazioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ma che non hanno conseguito sufficienti consensi per vincere le elezioni al primo turno, costituirà la maggioranza di governo.

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