Stipendi, respinto il ricorso al Tar. Il Comune di Rimini batte i suoi avvocati

Rimini

RIMINI. Il ricorso degli avvocati interni del Comune è stato respinto al Tar. Ricordiamo che in agosto era stata pubblicata una delibera con la quale la giunta aveva deciso di opporsi al ricorso al Tribunale amministrativo regionale presentato da due dirigenti dell’Ufficio legale. Il ricorso era stato fatto per chiedere l’annullamento di una delibera licenziata in maggio, grazie alla quale l’esecutivo introduceva un nuovo sistema di valutazione per calibrare le posizioni dirigenziali ai fini retributivi. I legali, tra gli altri aspetti contestati, hanno ribattuto che le loro competenze sono superiori rispetto a prima e dovrebbero quindi essere aggiornate in modo tale da produrre una valutazione economica differente quando si tratta di quantificare l’indennità di risultato. Il Tar, nel rigettare il ricorso, ha spiegato però che «non viene indicato, al di là di affermazioni generiche, in che cosa consisterebbe la sottovalutazione delle competenze e dell’aumentato carico di lavoro dell’avvocatura civica rispetto al nuovo assetto derivante dalla mutata organizzazione». I legali, a loro volta, hanno lamentato «l’assenza di partecipazione procedimentale alle scelte sulla nuova organizzazione». Ma dal Tar hanno spiegato che «l’avvocatura civica, così come la polizia municipale, è stata tenuta fuori dalla complessa riorganizzazione proprio perché le sue attribuzioni non erano modificate dalle nuove scelte organizzative per cui l’entità dei compiti svolti non mutava rispetto al passato». Inoltre i giudici del Tar hanno detto che «l’ente deve costituire un ufficio legale autonomo nell’ambito della propria pianta organica ed inquadrare gli addetti all’ufficio legale in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni legali in piena libertà ed autonomia e con il divieto di affidamento di ogni attività di gestione amministrativa». Il Tribunale amministrativo, quindi, ha chiarito che «laddove nell’individuazione concreta della retribuzione di posizione per i dirigenti comunali, le ricorrenti dovessero intravedere delle scelte non rispettose della parità di trattamento di fronte a situazione omogenee, potranno adire il giudice del lavoro, ma allo stato non si ravvisano aspetti di illegittimità nelle scelte operate».

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