Aeroporto salvo: può continuare a volare

Rimini

RIMINI. L’aeroporto di Rimini continuerà a volare. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto del Tar dell’Emilia Romagna. I giudici Vito Poli (presidente), Fabio Taormina, Oberdan Forlenza, Carlo Schilardi e Leonardo Spagnoletti hanno accolto il ricorso presentato da Enac con l’intervento ad adiuvandum della Provincia di Rimini e della Camera di commercio e da Airiminum 2014. Una decisione resa nota a 46 giorni di distanza dall’udienza di merito e che permette alla società di Leonardo Corbucci di rimanere in pista.

Un passo indietro. Tutto muove dal ricorso al Tar presentato dal Consorzio per lo sviluppo dell’aeroporto, il raggruppamento di imprese quarto classificato al bando Enac per ottenere l’assegnazione dell’aeroporto. L’11 settembre 2015 il Tar dell’Emilia Romagna ha accolto nel merito le contestazioni e annullato la gara pubblica firmata dall’Ente dei cieli dalla quale, nel novembre 2014, uscì vincitrice Airiminum. La sentenza spiegava che il bando è da considerarsi nullo per la violazione del Codice dei contratti «le cui norme prevedono che i concorrenti dimostrino le loro capacità tecniche». Servivano «requisiti minimi di capacità ed esperienza». Immediato il ricorso di Enac e Airiminum al Consiglio di Stato che il 16 dicembre scorso ha optato per la sospensione della sentenza del Tar scongiurando lo stop dei voli al Fellini. Il 4 febbraio scorso si è tenuta l’udienza di merito e ieri, 46 giorni dopo, è arrivato l’atteso verdetto. Ora sta al Consorzio per lo sviluppo dell’aeroporto decidere se avviare un ulteriore ricorso, ma è molto probabile che la querelle legale si concluda qui.

Il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato «accoglie gli appelli e rigetta in toto il ricorso di primo grado» per due motivi essenziali. Il primo è che «le disposizioni del Codice dei contratti non si applicano alle concessioni di servizi» come nel caso del Fellini. In secondo luogo «la gestione degli aeroporti risulta disciplinata da specifiche norme di settore» in capo a Enac che valuta «la capacità tecnica del concessionario e deve rilasciare la certificazione» ma - fa notare il Consiglio di Stato - può farlo anche in un secondo momento, come accaduto a Rimini. Dunque «il bando non è illegittimo», tuttavia la capacità tecnica non è affatto «irrilevante ai fini della gestione dei servizi aeroportuali» e si regola in base all’articolo 705 del Codice della navigazione.

Airiminum. Grande soddisfazione in casa Airiminum per la sentenza: «Finalmente viene fatta chiarezza e potremo lavorare in serenità» grazie a una gestione lunga 30 anni. «Ora possiamo programmare l’attività dei prossimi anni dello scalo. Un’attività che in questi mesi non abbiamo mai cessato: abbiamo infatti garantito il regolare funzionamento dell’aeroporto e avviato contatti con importanti soggetti istituzionali e commerciali, per stabilire nuove rotte e attrarre passeggeri sia dall’Italia che soprattutto dall’estero».

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