Annullato il bando per l'aeroporto Fellini

Rimini

RIMINI. La sezione seconda del Tar dell'Emilia-Romagna "accoglie il ricorso" contro l'assegnazione dell'aeroporto di Rimini ad Airiminum e "annulla gli atti impugnati". Così recita la sentenza del Tribunale, che inoltre "condanna Enac e la società controinteressata alle spese", in tutto 8.000 euro.
Questa la decisione presa nella camera di consiglio dell'8 aprile scorso 2015 con l'intervento dei magistrati Giancarlo Mozzarelli (presidente), Sergio Fina e Umberto Giovannini. Il ricorso contro il bando di gara era stato presentato da uno dei partecipanti, il Consorzio per lo sviluppo dell'aeroporto di Rimini-San Marino, giunto quarto nella graduatoria finale di gara. Come spiega la sentenza, il Consorzio rimarcava la mancanza del codice identificativo di gara nel bando, in violazione della normativa sui contratti pubblici. Ma "in nessuna delle norme indicate è prevista, quale conseguenza della predetta omissione, la nullità della procedura concorsuale". Inoltre, "non si ritiene che la mancata indicazione di tale codice escluda l'obbligo dei partecipanti alla gara di provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo a favore della predetta autorità ed in ogni caso tale obbligo non è previsto a pena d''inammissibilita''". Sulla "violazione dell''articolo 42 del Codice dei contratti ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità in relazione alla mancata richiesta nel bando dei requisiti di capacità tecnica", invece "il motivo è fondato". Infatti "non è stata richiesta, com'era doveroso, un'esperienza di gestione di organizzazioni complesse, anche al di fuori dello specifico campo aeroportuale". E "in tal modo risultano violate le norme del codice dei contratti", che appunto prevede nel bando di gara "requisiti di capacità tecnica".
E nel caso specifico "la scelta operata non appare logica ed adeguata rispetto allo scopo perseguito e alla delicatezza e alla complessità della gestione di servizi di elevato livello tecnico ed organizzativo, quali devono considerasi quelli di natura aeroportuale". Infine "il potere discrezionale di cui si tratta deve essere sempre coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal pubblico incanto e alla stregua di tale criterio, il suo concreto esplicarsi non può essere disgiunto da una sostanziale osservanza dei principi comunitari e dell'ordinamento interno in materia di appalti". Insomma Enac, "avrebbe dovuto inserire nel bando i requisiti minimi di capacità ed esperienza per la partecipazione alla gara in modo da impedire l'aggiudicazione del servizio in favore di soggetti privi di qualsiasi professionalità nella specifica materia o in materia analoga". Dunque "il ricorso deve essere accolto e per l'effetto annullato il bando di gara e il consequenziale atto di aggiudicazione". 

Ma intanto, venuta a sapere del ricorso vinto dal Consorzio per lo sviluppo dello scalo, la società assegnataria, Airiminum, tramite il presidente Laura Fincato, annuncia battaglia. "I nostri legali - annuncia - stanno procedendo a un attento esame anche allo scopo di predisporre il ricorso al Consiglio di Stato".

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